Ribasso integrale sulle spese accessorie e verifica di anomalia dell’offerta (TAR Sicilia n. 1355 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La verifica di anomalia dell’offerta ha ad oggetto l’attendibilità complessiva della proposta e non la ricerca di singole inesattezze delle voci di prezzo. Il sindacato del giudice amministrativo è limitato alla logicità, ragionevolezza e adeguatezza dell’istruttoria, senza autonoma verifica della congruità delle singole voci. Il ribasso integrale sulla voce delle spese e oneri accessori non è di per sé elusivo della disciplina sull’equo compenso quando le giustificazioni dimostrino l’assorbimento dei costi vivi nel costo orario della manodopera, nel rispetto dei minimi tariffari. Il soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023, è ammesso anche per sanare carenze documentali non afferenti ai requisiti essenziali dell’offerta. L’avvio dell’esecuzione anticipata non viola lo stand still, che opera solo per la stipula del contratto.
Il Fatto
Il Comune di Palermo ha indetto una procedura aperta per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il disciplinare non ammetteva ribassi sui compensi professionali, quantificati in € 459.172,32, mentre consentiva il ribasso sulle spese e oneri accessori, stimati in € 102.085,93; le offerte con ribasso superiore al 40% erano qualificate come anormalmente basse.
All’esito della valutazione, il raggruppamento controinteressato ha conseguito il primo posto con 99,329 punti, davanti al raggruppamento ricorrente con 99,082 punti. Il raggruppamento aggiudicatario aveva offerto un ribasso del 100% sulle spese accessorie, il ricorrente del 92%. Avviata la verifica di anomalia nei confronti dell’aggiudicatario, il Comune ha approvato gli atti di gara e disposto l’aggiudicazione, autorizzando l’esecuzione anticipata del servizio. Il raggruppamento secondo classificato ha impugnato l’aggiudicazione, articolando censure sulla congruità dell’offerta, sui punteggi tecnici e sul ricorso al soccorso istruttorio.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio ha affermato il rapporto di priorità logica tra ricorso principale e incidentale: applicando la ragione più liquida, il giudice può esaminare per primo il ricorso principale e, se lo ritiene infondato, non esaminare il ricorso incidentale, divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi degli artt. 42, comma 1, e 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Sul primo motivo, il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni dell’Amministrazione sotto il profilo della logicità, ragionevolezza e adeguatezza dell’istruttoria, senza procedere ad autonoma verifica della congruità dell’offerta. La verifica di anomalia va condotta in modo globale e sintetico, e l’esito della gara può essere travolto solo quando il giudizio negativo riguardi voci che rendano l’intera operazione economicamente non plausibile.
Nel merito, il Collegio ha escluso alcuna diversità ontologica tra il ribasso del 100% e quello del 92%: entrambi i ribassi sono estremi e richiedono giustificazione analitica. Il raggruppamento aggiudicatario ha documentato i costi diretti sulla base del costo orario delle figure professionali, nel rispetto dei minimi salariali e del d.m. 17 giugno 2016, con un costo orario per le figure di maggiore responsabilità superiore al minimo del CCNL Studi Professionali. Tali giustificazioni, comprensive di spese generali e utile d’impresa, sono state ritenute adeguate, dimostrando l’assorbimento dei costi vivi senza erodere i compensi professionali.
Quanto agli altri motivi, il Tribunale ha confermato la discrezionalità tecnica della Commissione nell’attribuzione dei punteggi, sindacabile solo per irragionevolezza o travisamento. Ha ritenuto legittimo il ricorso al soccorso istruttorio per carenze documentali non attinenti ai requisiti essenziali dell’offerta, come l’omessa produzione del patto di integrità e l’integrazione del DGUE. Infine, l’avvio dell’esecuzione anticipata non ha violato lo stand still, applicandosi il termine dilatorio esclusivamente alla stipula del contratto.
Nota della Redazione
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