Sopravvenuta carenza di interesse per trasferimento alla Regione del potere concessorio demaniale (TAR Sardegna n. 266 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso va dichiarata quando, medio tempore, una novità legislativa attribuisca ad un soggetto diverso da quello che ha emanato l’atto impugnato il potere di decidere sull’istanza del privato. In tal caso, il provvedimento gravato perde ogni potenzialità lesiva, poiché un eventuale annullamento giurisdizionale non sarebbe in grado di recare alcuna concreta utilità al ricorrente, divenuto il nuovo ente competente a pronunciarsi sulla domanda sostanziale.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima nel Comune di Arzachena, impugnava la determinazione dirigenziale con cui l’ente locale aveva respinto l’istanza di proroga della concessione fino al 31 dicembre 2033, ai sensi dell’art. 1, comma 682, legge n. 145/2018, estendendo comunque la validità del titolo al 31 dicembre 2021. La ricorrente lamentava l’illegittimità del diniego opposto alla richiesta di estensione del termine concessorio. Si costituivano in giudizio il Comune e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, nelle more del giudizio, era sopravvenuta la legge regionale Sardegna n. 7 del 22 aprile 2021, il cui art. 24, comma 2, lettere a) e b), ha trasferito dalla competenza comunale a quella regionale il potere di rilasciare tutte le concessioni sui beni del demanio della navigazione interna, del mare territoriale e del demanio marittimo non attribuite allo Stato, nonché le concessioni di aree e specchi acquei connessi a strutture portuali di interesse regionale.
Sul punto, la società ricorrente non ha svolto alcuna controdeduzione, così accettando la prospettazione dell’ente locale. Il Tribunale ha quindi osservato che il mutamento normativo ha determinato una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del gravame, sia rispetto alla domanda di annullamento del diniego, sia rispetto alla pretesa sostanziale di ottenere la proroga fino al 2033.
La circostanza che il Comune sia stato privato dal legislatore regionale del potere concessorio in materia demaniale marittima priva, infatti, il provvedimento impugnato di ogni potenzialità lesiva: anche un eventuale annullamento giurisdizionale non recherebbe alcun beneficio concreto alla ricorrente, essendo divenuta la Regione Sardegna il soggetto competente a decidere sulle istanze di proroga delle concessioni in essere.
In ragione dell’esito in rito della vicenda e dell’oggettiva peculiarità del caso, il Tribunale ha integralmente compensato le spese di lite, dichiarando il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
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Nota della Redazione
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