Ottemperanza al giudicato e penalità di mora per la Carta docente (TAR Sicilia n. 1337 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che abbia accertato il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente costituisce titolo eseguibile davanti al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. L’azione di ottemperanza è ammissibile quando sia accertato il passaggio in giudicato della pronuncia, sia avvenuta la notificazione e sia decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996. L’inerzia dell’Amministrazione, non giustificata da ragioni ostative, legittima la nomina del commissario ad acta e la fissazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., non manifestamente iniqua quando l’inadempimento si protrae e l’obbligo non presenta complessità.

Il Fatto

La ricorrente, docente con contratto a tempo determinato per l’anno scolastico 2022/2023, aveva ottenuto dal Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, con sentenza n. 556/2025, l’accertamento del diritto all’assegnazione della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti di cui all’art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito di € 500,00, oltre accessori.

Notificata la sentenza in forma esecutiva e decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, l’Amministrazione è rimasta inerte. La decisione è divenuta definitiva per mancata impugnazione. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, chiedendo l’ordine di adempimento, la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento di una somma per ogni violazione o ritardo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti dell’azione. Il ricorso è ammissibile in quanto risulta accertato il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda, è avvenuta la notificazione della sentenza ed è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito nella L. n. 30/1997.

Nessun dubbio sussiste, per il Tribunale, sull’appartenenza del provvedimento ottemperando — una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato — al novero dei titoli esecutivi che possono trovare attuazione mediante il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. La circostanza che il comando provenga dal giudice del lavoro non preclude dunque l’esperibilità del rimedio davanti al giudice amministrativo.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato: l’Amministrazione intimata non ha fornito elementi idonei a dimostrare l’avvenuto adempimento del comando contenuto nel giudicato. Il Tribunale ha pertanto ordinato al Ministero di dare attuazione alla sentenza, mediante accredito sulla Carta elettronica della somma di € 500,00, oltre interessi o rivalutazione nei termini stabiliti dal giudicato, entro il termine ultimativo di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

In conformità alle richieste, è stato nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato ratione muneris nel Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di subdelega, destinato ad attivarsi su istanza della ricorrente in caso di inutile decorso del termine, provvedendo entro ulteriori 60 giorni. Il compenso commissariale, ove dovuto, sarà a carico dell’Amministrazione e liquidato con separato decreto.

È stata inoltre accolta la domanda di fissazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. L’applicazione non è apparsa manifestamente iniqua, poiché l’inadempimento si protrae da mesi senza giustificazione, i comportamenti imposti dal titolo non presentano complessità e l’Amministrazione non ha rappresentato ragioni ostative. La penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali calcolati sulle somme dovute, con decorrenza dalla notificazione della pronuncia sino all’integrale adempimento, e comunque non oltre il termine di sessanta giorni per l’adempimento spontaneo, decorso il quale subentra l’organo commissariale, nel cui mandato è compreso anche il pagamento dell’eventuale penalità maturata. Le spese di lite seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *