Esclusione per segni di riconoscimento nella prova pratica concorsuale (TAR Sicilia n. 534 del 23.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure selettive pubbliche il principio dell’anonimato degli elaborati costituisce portato diretto dei principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità e ha valenza generale. L’apposizione sull’elaborato di un segno idoneo al riconoscimento del candidato ne giustifica l’esclusione, senza che occorra accertare il concreto sviamento della correzione, essendo sufficiente l’attitudine astratta del segno a porre in pericolo il bene protetto. Il principio opera anche quando l’art. 9, comma 6, del d.P.R. n. 220/2001 riservi alla Commissione la determinazione delle modalità di svolgimento della prova. Resta fermo che, nella selezione mediante quiz a risposta multipla con correzione automatizzata, l’anonimato si atteggia diversamente e il riconoscimento del candidato può risultare irrilevante.

Il Fatto

Con deliberazione n. 35 del 15 gennaio 2025 una struttura sanitaria pubblicava un avviso per la stabilizzazione mediante selezione interna, per prova pratica e colloquio, di tre posti di assistente amministrativo, in attuazione della disciplina sulle stabilizzazioni richiamata nell’avviso.

La prova pratica consisteva in un test a risposta multipla; la Commissione comunicava ai candidati che le risposte errate potevano essere corrette senza apporvi segni di riconoscimento. All’apertura dell’elaborato di una candidata la Commissione rilevava la sua firma leggibile accanto ad alcune risposte errate e ne deliberava l’esclusione. Approvata la graduatoria con la determinazione n. 447 del 5 maggio 2025, la candidata esclusa impugnava gli atti dinanzi al giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso infondato, potendo prescindere dall’esame delle eccezioni in rito. La Commissione, in ottemperanza al disposto dell’art. 9, comma 6, del d.P.R. n. 220/2001, aveva determinato le modalità di svolgimento della prova, prescrivendo che i candidati potessero correggere le risposte errate senza apporvi segni di riconoscimento. Tale prescrizione è volta a garantire l’anonimato e l’imparzialità delle operazioni selettive.

Il Tribunale richiama la sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 26 del 2013, secondo cui il principio dell’anonimato ha valenza generale e incondizionata; le regole comportamentali sanzionano condotte offensive ex ante, connotate dall’attitudine a porre in pericolo il bene protetto, con illegittimità da pericolo astratto, senza necessità di accertare l’effettiva lesione dell’imparzialità in sede di correzione.

Su queste basi, la Commissione ha legittimamente escluso la ricorrente, che aveva apposto la propria firma accanto ad alcune risposte errate. Non è pertinente il richiamo alle pronunce sulle selezioni mediante quiz a risposta multipla con punteggi predeterminati e correzione automatizzata: in tali casi l’anonimato mira a prevenire la scelta dei test, la sostituzione dei fogli e la manipolazione dell’esito, e l’identificazione del candidato può risultare irrilevante (cfr. Cons. Stato Sez. VII n. 5607 del 2024).

Nel caso in esame, invece, la valutazione degli elaborati era stata effettuata dalla Commissione senza l’ausilio di sistemi automatizzati. L’apposizione della firma costituisce dunque fatto astrattamente idoneo a integrare un segno di riconoscimento, sufficiente a giustificare l’esclusione senza accertare il concreto sviamento della correzione (cfr. TAR Lazio n. 5423 del 2024 e TAR Lazio n. 5295 del 2024).

Quanto all’assenza nell’avviso pubblico di una previsione espulsiva specifica, il Collegio osserva che lo stesso avviso rinvia al d.P.R. n. 220/2001 per quanto non espressamente statuito e che è la Commissione a determinare durata e modalità delle prove. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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