Ottemperanza al giudicato e dissesto ente locale competenza OSL nomina commissario (TAR Sicilia n. 1285 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato, l’ammissibilità dell’azione presuppone che il credito azionato non rientri nella gestione dell’organo straordinario di liquidazione. Quando il credito trae origine da fatture emesse successivamente al 31.12.2015, esso esula dalla competenza dell’OSL, limitata ai fatti e agli atti di gestione anteriori a tale data, con conseguente ammissibilità del ricorso. Accertati i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. — definitività del titolo, sua notificazione e decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 — il giudice amministrativo ordina all’ente di conformarsi al titolo e, per l’ipotesi di inutile decorso del termine, nomina il commissario ad acta.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo con cui il giudice ordinario aveva accolto la domanda di pagamento di una somma di denaro nei confronti del Comune intimato, oltre accessori. L’Amministrazione, pur ritualmente evocata, non ha dato attuazione al provvedimento e non si è costituita in giudizio. Parte ricorrente ha domandato anche la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza.
Il Collegio, con precedente ordinanza istruttoria, aveva richiesto al Segretario generale chiarimenti sull’eventuale procedura di dissesto finanziario dell’ente, decisivi per verificare l’ammissibilità dell’azione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto il profilo dell’ammissibilità, verificando se il credito rientri nella gestione dell’organo straordinario di liquidazione. Dai chiarimenti acquisiti e dagli atti depositati emerge che il dissesto è stato dichiarato con deliberazione consiliare e che è stata approvata l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
Il dato dirimente è temporale: il credito è riconducibile a fatture emesse a partire dal 2016. Poiché la competenza dell’OSL è limitata ai fatti e agli atti di gestione avvenuti entro il 31.12.2015, il Collegio ritiene che il credito esuli da tale gestione e dichiara ammissibile il giudizio di ottemperanza.
Nel merito, il ricorso è fondato. Sussistono tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm.: il decreto ingiuntivo è stato dichiarato definitivamente esecutivo con decreto di esecutorietà ed è stato notificato presso la sede dell’Amministrazione; il ricorso in ottemperanza è stato notificato successivamente al decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per le azioni esecutive nei confronti della P.A.
Il Tribunale accoglie quindi il ricorso e dichiara l’obbligo del Comune di conformarsi al titolo, provvedendo al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, nomina fin d’ora commissario ad acta il Segretario generale di altro Comune, con facoltà di delega, per il compimento degli atti necessari all’esecuzione del titolo in un ulteriore termine di sessanta giorni.
Quanto al compenso del commissario, esso sarà determinato e liquidato con separato provvedimento ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con presentazione della parcella a pena di decadenza e decorrenza del termine dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione. Le spese di giudizio, liquidate secondo i minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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