Condono edilizio, silentio assenso non si forma senza nulla osta del vincolo (TAR Campania n. 2039 del 04.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio-assenso sulla domanda di condono edilizio si forma solo in presenza di tutti i presupposti sostanziali, soggettivi e oggettivi del rilascio della concessione in sanatoria. È necessario che la domanda sia corredata della prescritta documentazione, non sia infedele, sia stata interamente pagata l’oblazione, l’opera sia stata ultimata nei termini e non sussistano contrasti con i vincoli di inedificabilità. In area sottoposta a vincolo, il silenzio-assenso si perfeziona unicamente con il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo e non in caso di parere negativo. Il diniego di condono fondato sull’incompletezza documentale è illegittimo quando la pratica risulta completa, poiché in tal caso il motivo ostativo addotto dall’amministrazione è privo di fondamento.

Il Fatto

La ricorrente è proprietaria di un’unità immobiliare in Salerno, pervenutale per donazione. Il dante causa aveva realizzato nel 1981 un ampliamento su un terrazzo di copertura e un ulteriore livello. Nel marzo 1986 presentava domanda di concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 31 della legge n. 47/1985, integrata dalla documentazione nel settembre 1989. Nel 2012 l’amministrazione comunicava il costo dovuto e chiedeva documentazione integrativa, depositata nel gennaio 2013.

Nel novembre 2021 il Comune richiedeva nuovamente l’intera documentazione. Con nota dell’ottobre 2023 comunicava i motivi ostativi, rilevando la mancata trasmissione dei documenti e l’improcedibilità della domanda. Con provvedimento dell’11.09.2024 formalizzava il rigetto dell’istanza di condono. La ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Campania.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie in parte il ricorso. Il primo motivo, fondato sulla pretesa formazione del silenzio-assenso, è rigettato. Il secondo, incentrato sull’illegittimità del diniego per asserita incompletezza documentale, è accolto.

Il Tribunale ricostruisce la disciplina. La formazione del silenzio-assenso presuppone che la domanda sia completa, non infedele, che l’oblazione sia interamente pagata, che l’opera sia ultimata nei termini e che non vi sia contrasto con i vincoli di inedificabilità di cui all’art. 33 della legge n. 47/1985. I termini di pagamento dell’oblazione hanno natura perentoria, data la natura eccezionale e temporanea dell’istituto. La mancata presentazione della documentazione prescritta impedisce il decorso sia del termine di ventiquattro mesi per il silenzio-assenso, sia di quello di trentasei mesi per il rimborso o il conguaglio.

In area vincolata il silenzio-assenso si perfeziona solo con il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35 e 32, comma 1, della legge n. 47/1985. Non basta l’inutile decorso del termine perentorio: occorrono tutti i presupposti sostanziali della sanatoria. Il termine di ventiquattro mesi decorre dall’emanazione del parere favorevole.

Trasponendo tali coordinate nella fattispecie, il silenzio-assenso non può dirsi formato, perché difetta il nulla osta dell’ANAS, essendo l’area gravata da vincolo di rispetto autostradale. Su questo punto la censura è respinta.

Quanto al diniego, il Collegio rileva che la Commissione, con verbale del 29.03.1990, aveva espresso parere favorevole al rilascio della concessione, riconoscendo l’esistenza dei requisiti. La documentazione richiesta nel 2021 risultava già depositata nel 1989. Le emergenze documentali dimostrano che la pratica di condono era completa. Cade, dunque, il motivo ostativo dell’incompletezza addotto dall’amministrazione. Il ricorso è accolto in parte e le spese sono compensate per la reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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