Silenzio inammissibile dopo la revoca del nulla osta al lavoro (Cons. Stato n. 6680 del 27.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione, ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., postula l’esistenza di un potere non ancora esercitato e di un conseguente obbligo di concludere il procedimento con provvedimento espresso. Ove l’amministrazione abbia già adottato un provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro, comunicato all’interessato, non è più configurabile alcuna inerzia censurabile con il rito sul silenzio, perché quel provvedimento costituisce esercizio espresso del potere e reca una valutazione incompatibile con la permanenza dei presupposti della procedura di ingresso. La successiva richiesta di un’attestazione documentale si inserisce nella medesima vicenda amministrativa ormai definita e non può essere isolata quale oggetto di un autonomo obbligo provvedimentale. L’azione sul silenzio non è utilizzabile per ottenere la disapplicazione indiretta o l’elusione degli effetti di un provvedimento autonomamente lesivo e non contestato.

Il Fatto

Il ricorrente, entrato in Italia in forza di un nulla osta al lavoro subordinato rilasciato nell’ambito della procedura flussi, aveva chiesto allo Sportello unico per l’immigrazione la convocazione ai fini della definizione della procedura, ovvero il rilascio della dichiarazione attestante la sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro alla stipula del contratto di soggiorno, atto da utilizzare per la richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Di fronte all’inerzia dell’amministrazione, l’interessato ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. davanti al TAR Campania, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere. L’amministrazione ha evidenziato che, prima della proposizione del ricorso, era stato adottato il provvedimento di revoca del nulla osta, fondato sull’accertata inesistenza dei presupposti in capo al datore di lavoro e sul parere ostativo degli uffici competenti. Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che la revoca aveva consumato il potere amministrativo. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge il gravame. Il Collegio ricostruisce la funzione dell’azione sul silenzio: essa presuppone un potere non ancora esercitato e un obbligo di provvedere ancora attuale. Nel caso di specie, anteriormente alla proposizione del ricorso, l’amministrazione aveva già adottato la revoca del nulla osta, comunicata all’interessato. Quel provvedimento costituisce esercizio espresso del potere amministrativo e contiene una valutazione incompatibile con la permanenza dei presupposti della procedura di ingresso per lavoro subordinato.

Ne deriva che non era più configurabile alcuna inerzia amministrativa suscettibile di essere censurata mediante il rito sul silenzio. Il primo motivo è quindi infondato.

Quanto al secondo motivo, l’appellante sosteneva che la dichiarazione richiesta fosse un atto autonomo e dovuto, distinto dalle valutazioni sottese alla revoca. La tesi non persuade. L’interesse sostanziale perseguito con l’istanza non era il conseguimento della mera attestazione documentale, bensì la permanenza legittima sul territorio mediante il successivo rilascio di un titolo di soggiorno. Una volta intervenuta la revoca, l’amministrazione aveva già espresso una determinazione negativa circa la persistenza dei presupposti della procedura originaria, sulla base della carenza dei requisiti per l’assunzione e degli elementi ostativi accertati.

Non residua, dunque, un ulteriore obbligo di provvedere mediante il rilascio della dichiarazione. La richiesta si inserisce nella medesima vicenda amministrativa ormai definita e non può essere considerata autonomamente quale oggetto di un distinto obbligo provvedimentale.

Il terzo motivo è parimenti infondato. I precedenti richiamati dall’appellante riguardano la tutela sostanziale dello straniero o la possibilità di ottenere un titolo di soggiorno ad altro titolo, quando la mancata instaurazione del rapporto non sia imputabile al lavoratore. La controversia in esame è invece perimetrata all’accertamento dell’esistenza di un silenzio illegittimo.

Il Collegio aggiunge che l’eventuale pretesa al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione o di altro titolo deve essere fatta valere nelle forme e davanti alle autorità competenti, mediante l’attivazione del relativo procedimento e l’impugnazione dei provvedimenti adottati. L’azione sul silenzio non può servire a ottenere la disapplicazione indiretta o l’elusione degli effetti della revoca, rimasta autonomamente lesiva e non contestata in questa sede. L’appello è respinto, con integrale compensazione delle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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