Ottemperanza al giudicato sul bonus Carta del Docente e nomina del commissario (TAR Sicilia n. 1284 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato, il ricorso è fondato quando il titolo esecutivo sia divenuto definitivo, sia stato notificato all’amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per le azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione. Accertata la perdurante inerzia, il giudice amministrativo ordina l’integrale esecuzione del giudicato nel termine di sessanta giorni e, sin d’ora, nomina il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza. L’incarico commissariale è privo di ulteriore compenso in forza del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale di cui all’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89 del 2001, applicabile analogicamente alle condanne al pagamento di somme di denaro.
Il Fatto
Una docente ha chiesto al giudice amministrativo di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento del bonus Carta del Docente di cui all’art. 1, l. n. 107/2015, per complessivi euro 2.000,00 oltre accessori, in relazione agli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024.
Secondo la ricorrente, l’Amministrazione non aveva dato attuazione al provvedimento. Per questo ha proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti processuali dell’azione di ottemperanza. La sentenza del giudice del lavoro è passata in giudicato il 14.1.2025, come attestato in atti.
Sono stati inoltre espletati gli adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità del ricorso. La sentenza è stata notificata presso la sede dell’Amministrazione in data 13.12.2024. Il ricorso in ottemperanza è stato notificato il 29 luglio 2025, dunque dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Accertata la persistente inerzia dell’Amministrazione, il ricorso è stato accolto. Il Tribunale ha ordinato all’ente di dare integrale esecuzione al provvedimento, mediante il pagamento delle somme indicate, con gli accessori computati ai sensi di legge, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Il Collegio ha quindi nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario dovrà attivarsi dietro apposita istanza di parte qualora, alla scadenza del termine, l’Amministrazione non abbia adempiuto, adottando ogni misura idonea al pagamento entro l’ulteriore termine di 60 giorni.
Quanto al compenso, il Tribunale ha escluso ogni ulteriore emolumento in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale di cui all’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89 del 2001, applicabile analogicamente anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Le spese di lite, liquidate in complessivi euro 500,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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