Dissesto concluso, il credito residuo resta esigibile verso il Comune (TAR Sicilia n. 1248 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Conclusa la procedura di liquidazione straordinaria e approvato il rendiconto finale dell’Organismo straordinario di liquidazione, i crediti non integralmente soddisfatti non si estinguono e tornano nella disponibilità dell’ente locale risanato. Il debito originato da fatti anteriori al dissesto rimasto insoddisfatto è imputabile alla gestione ordinaria del Comune, una volta cessata l’attività dell’ORGANO.
Il Fatto
La società ricorrente, cessionaria del credito vantato dall’originario fornitore, ha proposto ricorso per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 789/2017 emesso dal Tribunale di Agrigento, con il quale il Comune debitore era stato condannato al pagamento di una somma rilevante, oltre interessi moratori e spese. Il titolo, notificato e dichiarato esecutivo per mancata opposizione, è stato munito di formula esecutiva e poi notificato all’ente.
Decorso inutilmente il termine dilatorio previsto per le obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni, la società ha chiesto l’ottemperanza al giudicato civile, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora e la condanna alle spese. Nel corso del giudizio l’ente ha documentato un pagamento parziale, mentre il credito era stato ammesso alla massa passiva della procedura di dissesto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto ribadito che il giudizio di ottemperanza è ammissibile per conseguire l’attuazione dei decreti ingiuntivi non opposti, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., poiché il provvedimento monitorio dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. definisce la controversia con efficacia assimilabile al giudicato. Nel caso concreto risultano integrati i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., essendo decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996.
Il Tribunale ha poi esaminato la collocazione del credito nella procedura di dissesto. Durante la pendenza della stessa i debiti anteriori alla dichiarazione sono sottratti alla gestione dell’ente e devoluti all’OSL, con paralisi delle azioni esecutive, secondo gli artt. 252 e ss. d.lgs. n. 267/2000 e l’art. 248, comma 2, TUEL. Tale regime, però, non comporta l’estinzione dei crediti insoddisfatti, ma una loro temporanea attrazione nella gestione separata.
Richiamando la Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 1 del 2022, il Collegio ha ricordato che il limite all’imputazione opera fino all’approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria, dopo la quale l’organo straordinario ha cessato la propria esistenza. In termini convergenti la Corte costituzionale n. 219 del 2022 ha qualificato il regime come di inesigibilità solo temporanea, con possibilità di far valere i crediti residui verso l’ente risanato.
Nel caso di specie l’OSL aveva fatto applicazione della procedura semplificata di cui all’art. 258 del d.lgs. n. 267/2000, formulando una proposta transattiva cui la società non ha aderito. La mancata adesione è decisiva: solo l’accettazione determina l’effetto satisfattivo nei limiti della percentuale concordata; diversamente il creditore conserva il diritto all’integrale soddisfazione, al netto di quanto percepito. La liquidazione parziale non ha quindi avuto effetto estintivo, residuando l’obbligazione imputabile alla gestione ordinaria del Comune, essendo il rendiconto finale approvato e il titolo notificato successivamente alla chiusura della procedura.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato in parte cessato per la somma pagata in pendenza di giudizio e accolto per il resto, con ordine di adempimento entro sessanta giorni, nomina del commissario ad acta in caso di inerzia, fissazione della penalità di mora e condanna dell’ente alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.