Interdittiva antimafia, prevenzione collaborativa non è obbligatoria per il Prefetto (TAR Sicilia n. 1249 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il Prefetto non è titolare di alcun obbligo di disporre la prevenzione collaborativa in luogo dell’interdittiva antimafia, poiché tale misura alternativa costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa e non un automatismo applicativo. La scelta tra misura afflittiva “pura” e misura collaborativa risponde, da un lato, all’interesse dell’impresa a non subire una compressione sproporzionata della propria integrità aziendale e, dall’altro, all’interesse pubblico all’applicazione selettiva della misura più grave. Il giudice amministrativo, a fronte di una valutazione tecnica di siffatta natura, non può sostituire le proprie deduzioni a quelle spettanti per legge all’autorità prefettizia, dovendo limitare il proprio sindacato alla logicità delle affermazioni in punto di non occasionalità del fenomeno agevolativo. La compensazione delle spese è giustificata dalla peculiarità della fattispecie.

Il Fatto

Una società impugna davanti al TAR Sicilia il provvedimento con cui la Prefettura – UTG di Caltanissetta ha emesso nei suoi confronti una interdittiva antimafia, unitamente al diniego di iscrizione nella White List, contestando l’assenza dei presupposti normativi e il difetto di motivazione.

Il ricorso si articola in tre motivi: violazione degli artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011 e degli artt. 3 e 10 della legge n. 241/1990 per difetto di motivazione ed eccesso di potere; difetto assoluto di motivazione; mancata valutazione della non applicabilità dell’art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011. Respinta l’istanza cautelare monocratica e poi quella collegiale, la causa giunge alla decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla verifica degli indici sintomatici della possibile infiltrazione mafiosa. L’amministrazione li ha compendiati in modo plurimo e convergente: i dati informativi emersi da un procedimento penale a carico di un familiare del legale rappresentante, le cointeressenze imprenditoriali con una società riconducibile al medesimo familiare, il legame d’affari con un socio gravato da pregiudizi penali e precedenti di polizia. Rileva, in particolare, che non risulta alcuna condotta di dissociazione dal contesto di origine, elemento cardine ai fini del giudizio di esclusione o riduzione del pericolo di permeabilità mafiosa.

Su questa base il TAR ritiene rispettato il contraddittorio procedimentale e correttamente compendiato il quadro indiziario, rigettando i primi due motivi. Il fulcro del percorso argomentativo si concentra sul terzo motivo, relativo all’art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011.

Richiamando un proprio recente precedente (TAR Palermo, sez. I, 30 ottobre 2025, n. 2373), il Collegio afferma che la prevenzione collaborativa costituisce la tipica misura alternativa all’interdittiva “pura” e ha la funzione di diversificare lo spettro delle misure di prevenzione adottabili in sede amministrativa, articolandole in rapporto all’intensità del pericolo di condizionamento. Tale articolazione risponde, insieme, all’interesse dell’impresa a essere sottoposta a un regime preventivo compatibile con il mantenimento della propria integrità aziendale e all’interesse pubblico all’applicazione selettiva della misura più grave.

Da qui il principio decisivo: non vi è alcun obbligo in capo al Prefetto di disporre la prevenzione collaborativa. Il giudice amministrativo, di fronte a una simile valutazione tecnica, non può sostituire le proprie deduzioni a quelle spettanti per legge all’autorità prefettizia, ma deve concentrare il proprio sindacato sulla logicità delle affermazioni in punto di non occasionalità del fenomeno agevolativo. L’amministrazione ha coerentemente escluso, sulla base delle circostanze di fatto richiamate, la praticabilità di una misura meno afflittiva. Il ricorso è pertanto integralmente rigettato, con compensazione delle spese per la peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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