Archiviazione del rinnovo del permesso di soggiorno per irreperibilità del richiedente (TAR Sicilia n. 1188 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di rinnovo del permesso di soggiorno, l’amministrazione può disporre l’archiviazione della domanda quando il richiedente, consapevole della pendenza del procedimento e della cessazione del rapporto di lavoro dichiarato, si sottragga volontariamente alla partecipazione procedimentale rendendosi irreperibile. Le carenze documentali non colmate nel termine assegnato con avviso ex art. 10 bis legge n. 241/1990 costituiscono ragione sufficiente a giustificare l’archiviazione. Non è configurabile un obbligo dell’amministrazione di valutare d’ufficio la sussistenza dei presupposti per un titolo di soggiorno diverso, spettando all’istante allegare istanza specifica e documentazione idonea ai sensi dell’art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura ha archiviato la propria richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, sul rilievo della sua irreperibilità e del conseguente disinteresse alla definizione del procedimento.

Il ricorrente ha dedotto di essersi recato nel paese di origine nel periodo estivo, prolungandovi il soggiorno per lo stato di salute della madre, e ha censurato il provvedimento per violazione dell’art. 32 d.lgs. n. 286/1998 e per omessa valutazione dei presupposti di un titolo di soggiorno diverso. In sede cautelare la domanda era stata accolta con sospensione dell’atto impugnato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, in sede di merito, ha rivisto l’orientamento espresso nella fase cautelare e ha respinto il ricorso. Dalla documentazione emerge che il ricorrente aveva presentato la richiesta di rinnovo l’11 marzo 2025, allegando un documento UNILAV a comprova del rapporto di lavoro dipendente.

Con avviso del 14 maggio 2025, notiziato ai sensi dell’art. 10 bis legge n. 241/1990, la Questura aveva rappresentato che il rapporto risultava cessato il 16 aprile 2025 e aveva assegnato il termine di dieci giorni per produrre un nuovo UNILAV o, in mancanza, la DID on line. Già con nota del 7 maggio 2025 l’amministrazione aveva invitato a produrre un nuovo contratto entro trenta giorni.

Il ricorrente non ha dato alcun riscontro, essendo risultato non reperibile al domicilio dichiarato. È emerso che era fuoriuscito dal territorio nazionale il 19 aprile 2025, pochi giorni dopo la cessazione del rapporto di lavoro, ed era rientrato solo il 6 ottobre 2025, senza comunicare all’amministrazione recapiti presso cui notificare gli atti del procedimento pendente.

Tale condotta integra, secondo il Collegio, un sostanziale disinteresse del richiedente, che preclude la prosecuzione dell’iter procedimentale verso l’esame del merito della domanda. Il rinnovo è subordinato alla sussistenza dei requisiti previsti dal testo unico sull’immigrazione e dal regolamento di esecuzione, e le carenze documentali evidenziate costituiscono ragione sufficiente per l’archiviazione.

Quanto alla seconda censura, il Collegio ha richiamato Cons. Stato, Sez. III, n. 1048 del 2026, secondo cui l’amministrazione non può d’ufficio ritenere sussistenti i presupposti per un titolo diverso da quello richiesto in difetto di specifica istanza di parte, corredata dalla documentazione necessaria. L’art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998 presuppone che i requisiti siano allegati e le condizioni dimostrate dall’istante. Il ricorso è stato pertanto respinto, con ammissione definitiva al patrocinio delle spese dello Stato e compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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