Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta elettronica del docente (TAR Sicilia n. 1180 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a., l’azione di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato. La sentenza del giudice del lavoro che accerta il diritto del docente alla Carta elettronica del docente e condanna l’Amministrazione all’attribuzione del beneficio economico costituisce titolo avente efficacia di giudicato, azionabile davanti al giudice amministrativo. Notificato il titolo senza che l’Amministrazione abbia provveduto, l’inerzia integra l’inottemperanza e ne impone l’accoglimento del ricorso, con ordine di integrale esecuzione entro il termine assegnato e nomina sin d’ora del commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Agrigento, Sezione lavoro, n. 1428/2024, pubblicata il 13 novembre 2024. Con quella decisione il giudice del lavoro aveva accertato il diritto della ricorrente a fruire del beneficio economico della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della Carta per un valore complessivo di euro 1.500,00, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria, e al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore del difensore antistatario.
La sentenza è stata notificata all’Amministrazione il 25 novembre 2024, unitamente ai dati necessari all’adempimento. Il Ministero non ha attivato la procedura informatica per consentire l’accesso alla piattaforma, né ha attribuito il beneficio riconosciuto. Da qui il ricorso, con richiesta di declaratoria di inottemperanza, ordine di esecuzione, nomina di un commissario ad acta e condanna alle spese con distrazione. L’Amministrazione si è costituita con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sicilia dichiara il ricorso ammissibile e fondato, muovendo dall’art. 112, comma 2, c.p.a., che consente l’azione di ottemperanza per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
Il Collegio verifica anzitutto la sussistenza del titolo: la pretesa azionata trova fondamento in una decisione avente valore ed efficacia di giudicato, come attestato in atti. La sentenza del giudice del lavoro è stata regolarmente notificata all’Amministrazione debitrice, senza che questa abbia dato esecuzione alle statuizioni in essa contenute.
Accertata l’inerzia, il ricorso è accolto. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è obbligato a dare integrale esecuzione alla sentenza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.
Per l’ipotesi di perdurante inadempimento, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della competente Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dell’ufficio, che provvederà su istanza di parte nell’ulteriore termine di sessanta giorni, alla completa esecuzione del giudicato, senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della controversia. Il TAR ordina infine che la sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa e dispone la comunicazione alle parti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.