Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta elettronica del docente (TAR Sicilia n. 1181 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza prevista dall’art. 112, comma 2, c.p.a. è proponibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, onde ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato. L’inerzia dell’amministrazione debitrice, regolarmente destinataria della notificazione del titolo esecutivo, integra la fattispecie di inottemperanza rilevante ai sensi dell’art. 114 c.p.a. Il giudice amministrativo, accertato l’inadempimento, ordina l’integrale esecuzione del giudicato entro un termine perentorio e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia.
Il Fatto
La ricorrente ha agito innanzi al TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro che aveva accertato il suo diritto a fruire del beneficio economico della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. Con la medesima decisione, il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuire la Carta per un valore complessivo di euro 1.500,00, oltre accessori, e al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore del difensore antistatario.
La sentenza è stata notificata all’amministrazione debitrice unitamente ai dati necessari all’adempimento. Il Ministero non ha però attivato la procedura informatica per consentire l’accesso della ricorrente alla piattaforma della Carta, né ha attribuito il beneficio riconosciuto. Di qui il ricorso per ottemperanza, con richiesta di dichiarazione di inottemperanza, ordine di esecuzione e nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento. L’amministrazione si è costituita con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il TAR muove dall’art. 112, comma 2, c.p.a., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Il rimedio è finalizzato a ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Nel caso esaminato, la pretesa azionata trova fondamento in un titolo avente valore ed efficacia di giudicato, come attestato in atti. È pacifico che la sentenza del giudice del lavoro sia stata regolarmente notificata all’amministrazione debitrice, senza che quest’ultima abbia dato esecuzione alle statuizioni in essa contenute.
Tale condotta omissiva integra una fattispecie di inottemperanza rilevante ai sensi dell’art. 114 c.p.a. Il ricorso è pertanto ammissibile e fondato.
Il TAR accoglie quindi il ricorso e obbliga il Ministero dell’Istruzione e del Merito a dare integrale esecuzione alla sentenza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.
Per l’ipotesi di perdurante inadempimento, il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della competente Direzione generale, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, perché provveda, su istanza di parte, nell’ulteriore termine di sessanta giorni alla completa esecuzione del giudicato, senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della controversia.
Nota della Redazione
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