Parere paesaggistico illegittimo se non bilancia interessi per fotovoltaico a terra (TAR Toscana n. 377 del 18.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il parere paesaggistico che imponga l’installazione di un impianto fotovoltaico sulle coperture degli edifici produttivi, senza considerare le ragioni tecniche che la rendono impraticabile e senza bilanciare l’interesse ambientale alla produzione di energie rinnovabili, è illegittimo per difetto di motivazione. L’art. 20, comma 8, lett. c-ter), n. 2, d. lgs. n. 199/2021, applicabile ratione temporis, configura un’ipotesi autonoma e prevalente rispetto alla fattispecie residuale della lett. c-quater), sì che le aree industriali e quelle agricole racchiuse entro cinquecento metri dall’impianto sono aree idonee. In tale contesto l’interesse paesaggistico non è recessivo in assoluto, ma impone una valutazione comparativa che la Soprintendenza deve esplicitare, non potendo massimizzare il solo valore del paesaggio.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato istanza di autorizzazione paesaggistica per realizzare un parco fotovoltaico a terra all’interno di un complesso produttivo industriale. La Soprintendenza ha reso parere favorevole con prescrizioni, imponendo di installare l’impianto sulle coperture degli edifici esistenti, per assicurare la conformità alle prescrizioni del PIT della Regione Toscana.

Con una precedente pronuncia la Sezione aveva annullato un provvedimento recante le medesime prescrizioni. La ricorrente ha quindi domandato l’ottemperanza di quel giudicato e, in via subordinata, l’annullamento del nuovo parere. Con sentenza non definitiva la domanda di nullità è stata rigettata e il rito è stato convertito in ordinario, potendo la pretesa essere scrutinata come domanda caducatoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal rilievo che il parere impugnato riproduce le prescrizioni già annullate. La Soprintendenza ha qualificato l’area come parte dei suoli verdi perilacuali e ha ritenuto che l’impianto, per la sua connotazione artificiale e il forte impatto visivo, si sovrapporrebbe in modo incongruo ai caratteri naturali del sito.

Il giudice ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 20, comma 8, d. lgs. n. 199/2021, attuativo della direttiva UE 2018/2001, individua le aree idonee in attesa dei decreti ministeriali. La lettera c-ter), n. 2, ricomprende le aree interne agli impianti industriali e le aree agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di cinquecento metri dallo stabilimento, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali.

Su questo punto il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa, che ha precisato come l’ipotesi della lett. c-ter) sia autonoma rispetto a quella residuale della lett. c-quater) (Cons. Stato, Sez. IV, n. 1099 del 2026 e n. 10383 del 2025). L’interpretazione letterale lo conferma, perché la lett. c-quater) si apre con la clausola di salvezza delle precedenti lettere, destinate a prevalere per specialità. Vi concorrono i criteri sussidiari: la ratio è collocare gli impianti in territori già compromessi da attività antropica e l’interesse ambientale alle rinnovabili costituisce un primario interesse ordinamentale, in linea con la disciplina eurounitaria.

Nel caso concreto, dal procedimento è emerso che l’impianto non poteva essere collocato sui tetti per ragioni di sicurezza statica, prevenzione antincendio e sicurezza dei luoghi di lavoro, e che l’installazione a terra rispettava le fasce di rispetto. La Soprintendenza ha invece insistito sulla collocazione sui capannoni, dando prevalenza alle esigenze paesaggistiche del PIT senza alcun bilanciamento degli interessi comprimari.

La domanda caducatoria è quindi accolta. La Soprintendenza dovrà rideterminarsi tenendo conto di questi rilievi e della progressiva erosione della propria discrezionalità conseguente agli annullamenti giurisdizionali. Le spese seguono la soccombenza nei confronti del Ministero della Cultura.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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