Equivalenza CCNL e superminimo individuale: no al computo nella comparazione (TAR Emilia-Romagna n. 325 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’equivalenza delle tutele di cui all’art. 11, terzo comma, d.lgs. n. 36/2023, nel testo vigente prima del decreto correttivo n. 209/2024, si fonda sul confronto tra sistemi retributivi collettivi, aventi carattere generale e astratto, e non su trattamenti economici fattuali applicati ai singoli lavoratori. La comparazione deve avere ad oggetto esclusivamente i contratti collettivi, non potendo il superminimo – voce retributiva di origine individuale, concessa unilateralmente dal datore di lavoro – essere computato tra le componenti fisse della retribuzione globale annua ai fini del giudizio di equivalenza. L’eventuale impegno del concorrente a garantire il superminimo non è idoneo a colmare le differenze economiche tra i due CCNL posti a raffronto, dovendosi verificare che il contratto collettivo proposto assicuri, in sé, livelli di tutela economica almeno pari a quelli del contratto indicato dalla stazione appaltante.
Il Fatto
L’Università di Bologna indiceva una gara per l’affidamento quadriennale dei servizi di manutenzione integrata del patrimonio immobiliare, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La controinteressata, risultata aggiudicataria, dichiarava di applicare il CCNL Metalmeccanici in luogo di quello Edilizia indicato dalla stazione appaltante, producendo dichiarazione di equivalenza e impegnandosi a colmare la differenza retributiva con il riconoscimento di un superminimo non assorbibile.
Il consorzio ricorrente, secondo classificato, impugnava l’aggiudicazione deducendo plurimi motivi, tra cui la violazione dell’art. 11 d.lgs. n. 36/2023 per la mancata esclusione dell’aggiudicataria, avendo quest’ultima indicato un CCNL che non garantisce le medesime tutele economiche di quello posto a base di gara. Respinta l’istanza cautelare, il contratto veniva stipulato il 7 novembre 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondata, con carattere assorbente, la censura di violazione dell’art. 11 d.lgs. n. 36/2023 e del bando tipo Anac n. 1/2023. La retribuzione globale annua del CCNL Metalmeccanici risulta sensibilmente inferiore a quella del CCNL Edilizia, tanto che l’aggiudicataria è stata costretta a colmare la differenza mediante l’applicazione del superminimo non assorbibile, in misura variabile a seconda dei lavoratori e persino condizionata alla caducazione dell’elemento perequativo. La norma, collocata tra i principi generali del Codice, contempera la tutela dei lavoratori con la libertà imprenditoriale e sindacale, ma richiede testualmente l’identità delle tutele tra il CCNL indicato in offerta e quello individuato dalla stazione appaltante. Sebbene la Relazione Anac solleciti un approccio elastico, parlando di tutele equiparabili, l’oggetto della comparazione resta il contratto collettivo, non atti ulteriori. Il superminimo è definito dalla giurisprudenza di legittimità come eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuita: non è un elemento collettivo e obbligatorio della retribuzione, ma un trattamento ad personam, privo di forza espansiva verso la generalità dei lavoratori. La verifica di equivalenza, pertanto, non può che riguardare i sistemi retributivi collettivi: il raffronto in astratto, sterilizzando le forme di remunerazione individuale, assicura un confronto oggettivo su previsioni certe, valevoli per tutti e garantite dalla contrattazione collettiva. Il Collegio esclude che il superminimo possa essere ricondotto alle “ulteriori indennità previste” dalla Relazione Anac, trattandosi di indennità previste dal CCNL, non di erogazioni contrattate individualmente.
Quanto all’eccezione di parte resistente, il giudizio di equivalenza non è sovrapponibile a quello di anomalia dell’offerta: non si tratta di sindacare regole tecniche opinabili, ma di operare un mero accertamento tecnico consistente nella comparazione della RAL dei contratti collettivi. La motivazione della stazione appaltante risulta per relationem, priva di approfondimento sulla discutibile applicabilità dell’istituto. Né risulta comprovato l’effettivo riconoscimento dei superminimi ai lavoratori impiegati nell’appalto. Il Collegio dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, commi 3 e 4, d.lgs. n. 36/2023 per contrasto con gli artt. 39 e 41 Cost., non imponendo la norma l’applicazione del CCNL indicato dalla stazione appaltante ma consentendo l’indicazione di un diverso contratto collettivo, sia pure nel limite dell’equivalenza delle tutele, limite coerente con l’utilità sociale che l’iniziativa economica non può ledere.
Il ricorso è accolto, con annullamento dell’aggiudicazione e dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato, ferma restando la verifica, da parte della stazione appaltante, del possesso dei requisiti di ammissione in capo al consorzio ricorrente ai fini del subentro nell’aggiudicazione. Le spese sono compensate per la complessità delle questioni e il contrasto giurisprudenziale.
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Nota della Redazione
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