Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Sicilia n. 1179 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza prevista dall’art. 112, comma 2, cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, onde ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato. L’inerzia serbata dall’Amministrazione debitrice, regolarmente destinataria della notificazione del titolo, integra una fattispecie di inottemperanza rilevante ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. Il giudice amministrativo, accertato l’inadempimento, ordina l’integrale esecuzione del giudicato entro un termine perentorio, nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia e può fissare una penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., quando l’applicazione non risulti manifestamente iniqua, avuto riguardo alla natura dell’obbligo, alla semplicità delle attività richieste e alla protratta inerzia dell’Amministrazione.
Il Fatto
La ricorrente ha agito in ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva accolto il suo ricorso, dichiarando il diritto a usufruire del beneficio economico della Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2024/2025. Il titolo condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a emettere la Carta e ad accreditare la somma di euro 500,00 sulla relativa piattaforma, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria e spese di lite.
La sentenza, passata in giudicato, è stata notificata all’Amministrazione unitamente ai dati necessari all’adempimento. Il Ministero non ha però dato esecuzione alle statuizioni, non attivando la procedura informatica per l’accesso della ricorrente alla piattaforma né provvedendo all’accredito. L’Amministrazione si è costituita con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato l’ammissibilità del rimedio, richiamando l’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per l’attuazione delle sentenze di giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere la conformazione della pubblica amministrazione al caso deciso.
Nel merito, la pretesa azionata trova fondamento in un titolo avente valore ed efficacia di giudicato, come attestato in atti. È pacifico che la sentenza sia stata regolarmente notificata all’Amministrazione debitrice, senza che questa abbia dato esecuzione alle statuizioni in essa contenute.
Tale inerzia integra una fattispecie di inottemperanza rilevante ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. Il ricorso è stato pertanto accolto e il Ministero obbligato a dare integrale esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.
Per l’ipotesi di perdurante inadempimento, il Collegio ha nominato sin d’ora, quale commissario ad acta, il Direttore generale pro tempore della competente Direzione Generale del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, il quale provvederà, su istanza di parte, nell’ulteriore termine di sessanta giorni, senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo.
È stata altresì accolta la domanda di fissazione di una penalità di mora, in applicazione dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., come modificato dall’art. 1, comma 781, lett. a), della legge n. 208 del 2015. Il Collegio ha ritenuto l’applicazione non manifestamente iniqua, avuto riguardo alla natura dell’obbligo, alla semplicità delle attività richieste e alla protratta inerzia dell’Amministrazione. La misura è stata determinata negli interessi legali sulla somma liquidata nella sentenza per ogni giorno di ulteriore ritardo, con decorrenza dalla notificazione della pronuncia fino all’integrale pagamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono state liquidate tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della controversia, con distrazione in favore delle procuratrici dichiaratesi antistatarie.
Nota della Redazione
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