Ottemperanza al giudicato sulle somme carta docente e commissario ad acta (TAR Piemonte n. 325 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario che abbia condannato il Ministero a erogare il contributo per la formazione dei docenti mediante la carta elettronica, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo entro il termine di sessanta giorni. Verificata la decorrenza infruttuosa del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, la mancata contestazione dell’inottemperanza giustifica l’accoglimento della domanda. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia va nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base della Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM n. 55/2014, dimidiate e ridotte in ragione della serialità della controversia.
Il Fatto
Con separati ricorsi i docenti hanno chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi su diverse sentenze del giudice del lavoro, che avevano condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, del contributo per la formazione professionale, per importi variabili tra 500,00 e 4.500,00 euro.
Il Ministero si è costituito in giudizio opponendosi formalmente all’accoglimento. Alla camera di consiglio le cause sono state trattenute in decisione. Il Presidente della Sezione, con decreto n. 3/2025, aveva disposto la trattazione congiunta e la riunione dei ricorsi proposti dallo stesso difensore in tema di carta del docente, stante la percentuale dei ricorsi in materia attestata sul 59% del totale degli introiti del TAR Piemonte.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, per ciascun ricorso, ricorrono i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 c.p.c. ed è stata notificata mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale.
Alla data di proposizione del ricorso era infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Non vi è contestazione sul fatto che l’Amministrazione abbia omesso di ottemperare al giudicato. Va dunque ordinato al Ministero di dare esecuzione alle sentenze e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora un commissario ad acta nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, il quale provvederà entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico e spese dell’Amministrazione. La parte ricorrente è onerata di comunicare al commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni. Il compenso commissariale è ritenuto compreso in quello percepito dall’Amministrazione di appartenenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate per ciascun ricorso, indipendentemente dalla riunione, secondo la Tabella n. 21, dimidiate ex art. 4, comma 1, del DM n. 55/2014 e ridotte per la marcata serialità della controversia, priva di difficoltà interpretative, e per l’oggettiva difficoltà operativa dell’Amministrazione nell’esecuzione dei titoli sull’intero territorio nazionale. Si provvede alla distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
Rilevati profili di danno erariale, il Collegio manda alla Segreteria per la trasmissione dei fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza.
Nota della Redazione
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