Promozione per merito straordinario e obbligo di motivazione analitica nel diniego (TAR Lombardia n. 1161 del 18.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La promozione per merito straordinario, in quanto misura derogatoria rispetto ai normali metodi di progressione in carriera, si fonda su comportamenti che travalicano i confini dell’ordinaria attività di istituto, la cui valutazione è connotata da ampi margini di discrezionalità. Il giudizio espresso dagli organi consultivi è sindacabile in sede giurisdizionale per evidente illogicità, manifesta irragionevolezza o errore su elementi di fatto. Tuttavia, l’esercizio del potere non può legittimamente avvenire senza che le ragioni della decisione siano esplicitate nel provvedimento o siano desumibili aliunde. In caso di parere contrario non unanime, la motivazione del diniego è fornita dalla valutazione della componente che si è espressa negativamente: se tale valutazione non è riprodotta nel parere, il richiamo per relationem non integra una motivazione sufficiente e il provvedimento è affetto da difetto di motivazione. L’Amministrazione, in sede di rideterminazione, è tenuta a formulare una motivazione analitica, sia in caso di concessione sia in caso di diniego della promozione.
Il Fatto
Il ricorrente, assistente capo della Polizia di Stato, aveva partecipato fin dalle fasi iniziali a una complessa operazione di polizia conclusasi con il fermo di numerosi pregiudicati, sorpresi nelle fasi immediatamente precedenti a un assalto armato al caveau di una società di vigilanza. Il suo contributo, secondo quanto esposto, era consistito nell’installazione di telecamere in luoghi estremamente rischiosi e nel coordinamento delle informazioni raccolte nella sala di regia durante il blitz.
La Questura aveva formulato proposta di promozione per merito straordinario, ma il Capo della Polizia aveva concesso il solo encomio solenne. Avverso tale provvedimento il ricorrente aveva dedotto insufficienza motivazionale e vizi di arbitrarietà e di istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto in via preliminare l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Questura, estromessa dal giudizio: l’atto impugnato è imputabile esclusivamente all’Amministrazione centrale, mentre la proposta del Questore costituisce atto endoprocedimentale ai sensi dell’art. 75, comma 3, d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335.
Nel merito, il Collegio ha richiamato la disciplina delle ricompense di cui all’art. 68 d.P.R. 24 aprile 1982, n. 782, evidenziando come la promozione per merito straordinario possa essere conferita, ai sensi dell’art. 72 d.P.R. n. 335 del 1982, a chi abbia conseguito eccezionali risultati o corso grave pericolo di vita. Ha quindi ribadito, richiamando Cons. Stato, Sez. VI, 29 ottobre 2025, n. 8379, che la valutazione è connotata da accentuata discrezionalità, sindacabile solo per evidente illogicità o errore di fatto.
Ciò nondimeno, la Corte ha osservato che nel caso di specie il parere contrario del Consiglio per le ricompense non era motivato: il verbale dava conto delle diverse posizioni, ma non della ragione per cui l’encomio solenne era stato ritenuto più adeguato. Il richiamo all’accordo tra Amministrazione e organizzazioni sindacali, in virtù del quale il parere era stato considerato contrario a maggioranza, non è stato ritenuto sufficiente.
Il TAR ha quindi affermato il principio per cui, mancando l’unanimità, è la valutazione della componente contraria a fornire la motivazione del diniego. Nel caso di specie tale valutazione non era esposta né nel provvedimento né negli atti presupposti, sicché il richiamo per relationem non poteva integrare una motivazione adeguata: il provvedimento impugnato conteneva solo un generico riferimento alle qualità professionali del ricorrente, che in astratto avrebbero potuto condurre alla promozione, configurandosi così una motivazione favorevole a sostegno di una decisione sfavorevole. Il ricorso è stato accolto, con annullamento del provvedimento e obbligo per l’Amministrazione di rideterminarsi entro novanta giorni con motivazione analitica, mentre le spese sono state compensate per la particolarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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