Revoca del bando NCC: legittimo affidamento dei vincitori e necessaria istruttoria (TAR Campania n. 1448 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca di un provvedimento amministrativo ai sensi dell’art. 21-quinquies l. n. 241/1990, ancorché fondata su sopravvenuti motivi di pubblico interesse, presuppone una valutazione comparativa e puntuale degli interessi in gioco, che dia conto della prevalenza dell’interesse pubblico alla rimozione dell’atto rispetto all’affidamento qualificato del destinatario. Tale obbligo motivazionale è tanto più rigoroso quando il provvedimento incida su posizioni già consolidate, come nel caso di un bando di concorso conclusosi con l’assegnazione definitiva delle autorizzazioni. Il generico richiamo al mutamento del contesto socio-economico, non supportato da un’adeguata attività istruttoria sul fabbisogno attuale del servizio, è inidoneo a giustificare la revoca, che risulta pertanto illegittima per violazione dei principi di buon andamento, proporzionalità e tutela del legittimo affidamento.
Il Fatto
I ricorrenti, risultati vincitori di un concorso per titoli indetto dal Comune nel 2017 per l’assegnazione di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente (NCC), avevano ottenuto l’assegnazione definitiva delle autorizzazioni con determinazione del 2018. Non avendo l’ente provveduto al rilascio, i vincitori diffidavano l’amministrazione, che, in corso di giudizio avverso il silenzio, adottava un provvedimento di revoca del bando, ritenendo non più attuale il quadro normativo e socio-economico di riferimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente dichiarato l’improcedibilità del ricorso avverso il silenzio, in ragione della sopravvenuta adozione dell’atto espresso di revoca, impugnato con i motivi aggiunti. Nel merito, il TAR ha accolto le censure, pur senza condividere tutte le argomentazioni dei ricorrenti.
La decisione muove dal dato normativo dell’art. 21-quinquies l. n. 241/1990, evidenziando che la revoca di un provvedimento di autorizzazione non può fondarsi su una mera nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, ma esclusivamente su sopravvenuti motivi di pubblico interesse o su un mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione dell’atto. La Corte richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui l’esercizio del potere di autotutela postula una valutazione comparativa degli interessi, inclusi quelli dei destinatari del provvedimento, sostenuta da una specifica motivazione.
Nella fattispecie, il Collegio ha ritenuto che i vincitori avessero già acquisito un titolo, ingenerando un affidamento qualificato sulla conclusione della procedura. La Corte ha stigmatizzato che il provvedimento di revoca affermasse in modo apodittico il mutamento del contesto socio-economico e turistico, basandosi esclusivamente sul decorso del tempo. L’istruttoria necessaria a comprovare l’effettivo fabbisogno del servizio e l’incompatibilità del bando con le nuove esigenze era stata demandata, con la revoca, a uno studio conoscitivo da avviarsi solo in un momento successivo, risultando così carente il presupposto legittimante l’esercizio del potere di autotutela.
La natura discrezionale del potere di revoca non esime l’amministrazione dal dimostrare la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto che la giustificano, non potendosi risolvere l’atto in una scelta arbitraria e non motivata. La conseguenza è l’illegittimità della revoca, con la necessità che l’amministrazione rivaluti la propria decisione all’esito di un’adeguata istruttoria.
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Nota della Redazione
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