Ottemperanza al giudicato civile: commissario ad acta e penalità di mora (TAR Sicilia n. 1166 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è accolto quando risultano accertati il passaggio in giudicato del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione il puntuale e integrale pagamento delle somme rivendicate, con termine di sessanta giorni, e nomina il commissario ad acta per l’ipotesi di inerzia successiva. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è liquidata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione dell’ordine fino all’effettivo soddisfo. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza.

Il Fatto

Il ricorrente, nella qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia minorenne, ha adito il Tar Sicilia per l’ottemperanza di una sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Prima Civile, dell’1 luglio 2025. Con quel provvedimento il giudice civile aveva condannato il Comune di Palermo al pagamento di euro 5.000,00 a titolo di risarcimento dei danni patiti dalla domanda al 12 maggio 2025.

Il Comune non si è costituito in giudizio. La parte ha fornito prova della notifica del titolo e del decorso infruttuoso del termine dilatorio, chiedendo l’esecuzione del giudicato e l’attivazione dei meccanismi sostitutivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato la sussistenza di tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. Sotto il primo profilo, il passaggio in giudicato della sentenza civile risulta da attestazione acquisita agli atti del giudizio. Sotto il secondo, è documentato l’inutile decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica del titolo, previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.

Accertata la perdurante inerzia dell’amministrazione, il Tribunale ha ordinato all’ente intimato di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.

Per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Palermo, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario munito delle necessarie competenze. Il commissario provvederà su sollecitazione della parte interessata entro un ulteriore termine di sessanta giorni.

Il Tribunale ha precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non tollera rifiuto né compressione da parte di disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando il precedente C.G.A.R.S. n. 138 del 2015. Il compenso del commissario sarà determinato con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con rinvio all’art. 55 per l’uso del mezzo proprio, all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro n. 75/1991, e all’art. 56 per le ulteriori spese. La parcella va presentata a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con dies a quo fissato al compimento dell’ultimo atto esecutivo, non al deposito della relazione.

Quanto alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., essa è liquidata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, alla scadenza del termine concesso all’amministrazione. Su quest’ultima grava l’onere di attivarsi per l’insediamento del commissario. Le spese, liquidate in euro 552,00 secondo il D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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