Interdittiva antimafia cessata con liberatoria: improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Puglia, Lecce, Sez. I n. 392 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione di un’informazione antimafia liberatoria, intervenuta nelle more del giudizio di impugnazione dell’interdittiva, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Nel processo amministrativo, la parte ricorrente ha la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione e può dichiarare di aver perso ogni interesse alla definizione del giudizio. Il giudice, non avendo il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, dichiara l’improcedibilità del ricorso. La peculiarità della controversia e il comportamento processuale della parte giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore della realizzazione e gestione di complessi alberghieri e villaggi turistici, aveva impugnato l’informazione antimafia interdittiva emessa nei suoi confronti dalla Prefettura di Lecce ai sensi degli artt. 84 e 91 D.Lgs. n. 159/2011.
L’Amministrazione, nelle more del giudizio, aveva però adottato una nuova determinazione, rilasciando alla società un’informazione antimafia liberatoria. A seguito di tale sopravvenienza, la parte ricorrente depositava una memoria con cui dichiarava di avere perso interesse alla coltivazione del ricorso.
La Motivazione del Tribunale
Il Collegio ha rilevato che la dichiarazione della società ricorrente di sopravvenuto difetto di interesse, espressa con la memoria del 14 gennaio 2026, non lasciava margini di valutazione.
Il Tribunale ha richiamato il principio generale del processo amministrativo secondo cui la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di aver perduto ogni interesse. In tale evenienza, il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.
Conseguentemente, non potendo rilevare la sussistenza di residui profili di interesse alla decisione, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Quanto alle spese, il Collegio ne ha disposto l’integrale compensazione tra le parti, considerata la peculiarità della controversia, il comportamento processuale della ricorrente e l’assenza di opposizione della difesa erariale.
Nota della Redazione
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