Ottemperanza per la Carta del docente: termine di 60 giorni e commissario ad acta (TAR Lazio n. 13095 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza la parte ricorrente che chiede l’esecuzione di una sentenza di condanna passata in giudicato non ha l’onere di provare l’inadempimento dell’Amministrazione, gravando su quest’ultima l’onere di dimostrare la corretta esecuzione del giudicato. L’accertamento contenuto nella sentenza da eseguire non è sindacabile in sede di ottemperanza, dovendo il giudice amministrativo limitarsi a verificarne l’effettiva esecuzione. Decorso inutilmente il termine assegnato per l’ottemperanza, si nomina fin da ora un Commissario ad acta che provveda in luogo dell’Amministrazione inadempiente.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirle la somma di euro 1.000,00 per la Carta elettronica del docente relativa agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. Nonostante la sentenza fosse stata notificata ai fini esecutivi e fosse passata in giudicato, il Ministero non aveva provveduto al pagamento, determinando la necessità di instaurare un giudizio di ottemperanza innanzi al TAR Lazio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione, accertando la regolare notificazione della sentenza e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, come modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. n. 269/2003. Ha altresì confermato la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva fornito chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione della sentenza. Richiamando il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore, ha affermato che l’inerzia dell’Amministrazione rende fondata la pretesa della ricorrente.
Quanto al sindacato del giudice dell’ottemperanza, il TAR ha precisato che i presupposti del diritto riconosciuto dalla sentenza non sono sindacabili in questa sede, dovendosi limitare alla verifica dell’esecuzione del giudicato. È stato pertanto ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.
Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato fin da ora quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Amministrazione preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, che provvederà all’esecuzione nel termine di 60 giorni dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione. Il Collegio ha infine disposto l’invio del provvedimento alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione, rilevando la persistente inerzia dell’Amministrazione, senza tuttavia condannarla al pagamento delle penalità di mora, in mancanza dei presupposti.
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Nota della Redazione
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