Ottemperanza alla sentenza sul diritto alla Carta del docente (TAR Sicilia n. 1031 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è documentalmente fondato quando risultano provati il titolo giudiziale definitivo, il suo passaggio in giudicato e la regolare notifica della pronuncia all’amministrazione debitrice. L’amministrazione che si costituisca senza allegare l’avvenuto adempimento né eccepire fatti modificativi o estintivi del credito è inadempiente. Il giudice amministrativo assegna alla p.a. un termine per provvedere e, per il caso di persistente inerzia, nomina sin d’ora il commissario ad acta. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in via analogica, secondo i minimi tariffari delle procedure esecutive.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge n. 107 del 2015, con le stesse modalità riconosciute al personale a tempo indeterminato, per gli anni scolastici 2017/2018, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero ad accreditare sulla carta l’importo complessivo di euro 2.000,00 mediante buoni elettronici, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994.

La parte ha domandato anche la condanna alle spese e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito. La causa è stata posta in decisione alla camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha esaminato il ricorso alla luce dell’art. 114 cod. proc. amm. e lo ha ritenuto fondato sotto il profilo documentale. La sentenza posta a fondamento dell’ottemperanza contiene una condanna pecuniaria a carico dell’amministrazione resistente; la pronuncia è passata in giudicato e sono state rispettate le formalità e i termini di legge quanto alla notificazione alla struttura scolastica debitrice.

L’argomentazione decisiva riguarda il comportamento processuale della resistente. Il Ministero, costituendosi, non ha dedotto di avere già corrisposto la somma dovuta e non ha eccepito l’intervento di fatti modificativi o estintivi delle ragioni di credito. Di fronte a un titolo definitivo non eseguito e a una difesa che non oppone alcunché sul piano dell’adempimento, il giudice ha qualificato la posizione dell’amministrazione come inadempiente.

Ne è seguita la condanna a rilasciare la Carta del docente e ad accreditare l’importo indicato nella sentenza per gli anni scolastici richiesti, con gli interessi legali o la rivalutazione monetaria determinati ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione ad opera di parte, se anteriore.

Per il caso di ulteriore inerzia il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione generale, con facoltà di delega. Il commissario provvederà, entro un ulteriore termine di sessanta giorni e su espressa richiesta di parte, alla liquidazione e corresponsione delle somme, con oneri a carico del Ministero, trasmettendo poi una dettagliata relazione sugli adempimenti. Il compenso eventualmente dovuto sarà liquidato con separato decreto ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002.

Sul piano delle spese, il Tribunale ha applicato il criterio della soccombenza, liquidandole in favore della ricorrente in euro 550,00 per compensi, oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, avendo riguardo in via analogica ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari e richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016 e n. 453 del 2015.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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