Ottemperanza a giudicato del giudice del lavoro su carta docente (TAR Sicilia n. 1028 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è ammissibile quando il titolo esecutivo è passato in giudicato e sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Accertati tali presupposti, il giudice ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo entro un termine, nominando in via sostitutiva un commissario ad acta. L’attività del commissario, quando è dirigente della stessa amministrazione, rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non dà diritto a compenso. All’inerzia esecutiva consegue altresì la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.

Il Fatto

Una docente aveva ottenuto dal Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a sua disposizione, tramite l’accredito sulla cosiddetta carta elettronica del docente, la somma di € 500 per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per complessivi € 1.500.

Il titolo, munito di attestazione di conformità, era stato notificato all’amministrazione e non era stato impugnato, divenendo definitivo. Non avendo il Ministero adempiuto, la docente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, che ha deciso con la sentenza in esame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. Sotto il profilo del giudicato, la definitività del titolo risulta da apposita attestazione della cancelleria. Sotto il profilo della mora, era decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notifica, previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, di cui la ricorrente ha fornito prova.

Il ricorso è stato quindi accolto. Il TAR ha ordinato all’amministrazione di provvedere al puntuale e integrale pagamento entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione Generale del Ministero, con facoltà di delega, prevedendo un ulteriore termine di sessanta giorni su sollecitazione della parte interessata.

Quanto al compenso del commissario, il Collegio ha escluso ogni indennità. La nomina di un dirigente della stessa amministrazione resistente comporta che l’attività rientri nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. A sostegno, il TAR richiama la regola dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo a plurime decisioni di merito tra cui, in particolare, TAR Calabria n. 479 del 2025 e TAR Sicilia n. 291 del 2025.

Il Collegio ha poi precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione, nel solco di C.G.A.R.S. n. 138 del 2015. Ha inoltre imposto il deposito degli atti tramite la procedura P.A.T., e ha qualificato ogni ritardo come fonte di responsabilità amministrativa.

Infine, il TAR ha disposto a carico dell’amministrazione la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., liquidata negli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 552,00, oltre accessori, secondo i minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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