Sospensione disciplinare del militare no-vax confermata dal giudice amministrativo (TAR Lombardia n. 2357 del 19.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità disciplinare del militare, la sentenza penale di condanna ha efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare per quanto attiene all’accertamento della sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, ai sensi dell’art. 653, comma 1-bis, cod. proc. pen. Ne consegue che l’Amministrazione può fondare il provvedimento sanzionatorio sul contenuto delle sentenze penali, senza necessità di una autonoma rivalutazione dei fatti già accertati. La valutazione circa la gravità dell’infrazione e la scelta della sanzione costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, insindacabile nel merito dal giudice di legittimità, salvo i casi di manifesta illogicità, irragionevolezza, evidente sproporzione o travisamento dei fatti.

Il Fatto

La ricorrente, Primo Graduato dell’Esercito Italiano, ha impugnato il decreto con cui la Direzione Generale per il Personale Militare le ha applicato la sospensione disciplinare dall’impiego per sei mesi, con decurtazione della metà degli assegni a carattere continuativo e fisso e corrispondente detrazione di anzianità.

La sanzione traeva origine dalla condotta di mancata restituzione del tesserino di riconoscimento militare, nonostante i ripetuti ordini del Comandante di Corpo, dopo il provvedimento di sospensione dal servizio adottato a norma del d.l. 26 novembre 2021, n. 172 per inosservanza degli obblighi vaccinali. Il Tribunale Militare aveva condannato la ricorrente per disobbedienza aggravata ai sensi degli artt. 173 e 47, n. 2, cod. pen. mil. proc., con pena sospesa, decisione confermata in appello. A seguito dell’inchiesta formale, l’Amministrazione ha adottato il provvedimento impugnato davanti al TAR, che in sede cautelare ne aveva disposto la sospensione con l’ordinanza n. 1498 del 19.12.2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso, incentrato su genericità della motivazione, travisamento dei fatti e omessa autonoma istruttoria. La condotta materiale — mancata restituzione del tesserino nonostante l’ordine del superiore — è pacifica, in quanto ammessa dalla stessa ricorrente.

Il TAR ha ritenuto la motivazione del decreto pienamente congrua e adeguata. L’Amministrazione ha valorizzato l’efficacia di giudicato della sentenza penale di condanna nel giudizio disciplinare, ai sensi dell’art. 653, comma 1-bis, cod. proc. pen., con riguardo all’accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e alla sua attribuzione all’imputato. La condotta è stata poi valutata in contrasto con i doveri del giuramento, del grado, del senso di responsabilità e del contegno esemplare richiesto al militare.

Quanto alla dedotta mancata considerazione delle ragioni addotte dalla ricorrente — la ritenuta illegittimità dell’ordine di riconsegna del tesserino —, il Collegio ha richiamato la sentenza del Tribunale Militare, dalla quale emerge che la ricorrente aveva perfettamente compreso l’ordine e si era consapevolmente rifiutata di eseguirlo, trattandosi di ordine impartito nell’ambito del legittimo rapporto di subordinazione gerarchica, attinente al servizio e alla disciplina militare. Le circostanze addotte a sostegno della pretesa illegittimità dell’ordine sono rimaste mere allegazioni, prive di conforto probatorio.

Sul piano della proporzionalità, il TAR ha ricordato che le valutazioni degli organi disciplinari sono connotate da ampia discrezionalità, sindacabili solo per manifesta illogicità o irragionevolezza, richiamando il precedente delle Sezioni Unite n. 7335 del 2019, nonché Sez. IV n. 1302 del 2017 e Sez. III n. 3652 del 2019. Nel caso concreto non è emerso alcun profilo di irragionevolezza, avendo il provvedimento tenuto conto del rendimento in servizio e dei numerosi precedenti disciplinari a carico della ricorrente. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 173 c.p.

Tutte le 28 sentenze sull'art. 173 c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *