Elenco ISTAT e giurisdizione: spetta alla Corte dei conti la cognizione piena sulla ricognizione delle amministrazioni pubbliche (TAR Lazio n. 12888 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 23-quater, comma 2, del d.l. n. 137/2020 (sentenza Corte cost. n. 39/2026), la cognizione piena sull’elenco delle amministrazioni pubbliche redatto dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009 appartiene alla Corte dei conti, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La sentenza dichiarativa dell’illegittimità costituzionale, operando quale ius superveniens con efficacia retroattiva, incide sul riparto di giurisdizione relativo alle controversie aventi ad oggetto la ricognizione ISTAT, che devono essere proposte dinanzi al giudice contabile. La mancata riassunzione del giudizio dinanzi al giudice munito di giurisdizione, a seguito di espressa rinuncia dell’interessato, determina la definizione del processo con declaratoria di inammissibilità per difetto di giurisdizione.
Il Fatto
Il Consortium GARR, associazione riconosciuta, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio l’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, emanato dall’ISTAT e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2025, nella parte in cui lo inseriva tra gli “Enti produttori di servizi tecnici e economici”. Ha altresì impugnato la nota ISTAT del 1° ottobre 2025, chiedendone l’annullamento. L’ISTAT si è costituito in giudizio tramite l’Avvocatura Generale dello Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, con la sentenza Corte cost. n. 39/2026, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 23-quater, comma 2, del d.l. n. 137/2020, norma che aveva attribuito al giudice amministrativo la giurisdizione sulle controversie relative alla ricognizione ISTAT delle amministrazioni pubbliche. La declaratoria di illegittimità ha definitivamente risolto la questione concernente la giurisdizione, attribuendo alla Corte dei conti la cognizione piena sull’elenco.
In ragione di tale sopravvenienza normativa, il TAR ha ritenuto che nella fattispecie non sussistesse la propria giurisdizione, essendo la controversia devoluta al giudice contabile. Tuttavia, alla luce della complessità della questione, il Collegio ha ravvisato i presupposti per disporre la compensazione delle spese tra le parti costituite.
Nel corso della trattazione orale, il difensore della parte ricorrente ha espressamente rinunciato a verbale alla richiesta di riassunzione del giudizio dinanzi al giudice contabile, avendo già provveduto all’instaurazione del giudizio dinanzi alla Corte dei conti a seguito della pubblicazione della citata sentenza della Corte costituzionale. Tale rinuncia ha reso definitiva la definizione del processo dinanzi al giudice amministrativo.
Il TAR ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione in favore della giurisdizione del giudice contabile, con spese compensate, disponendo l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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