Carta docente: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Toscana n. 1627 del 23.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, il ricorso è ammissibile quando il titolo esecutivo è definitivo, è stato notificato all’Amministrazione e sia inutilmente decorso il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997. Accertato il persistente inadempimento, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine e, per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, nomina un commissario ad acta. La condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è giustificata dal ritardo nella corresponsione delle somme dovute e decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento, fino al saldo.

Il Fatto

Con una sentenza del giudice del lavoro, divenuta definitiva, era stato accertato il diritto di una docente ad usufruire del beneficio economico annuo della carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, oltre all’accredito delle relative somme per le annualità dal 2020/2021 al 2023/2024.

Non essendo stata data esecuzione al titolo, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo l’attribuzione del beneficio e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza, nonché la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora. Il Ministero si è costituito con memoria di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale esamina anzitutto l’ammissibilità del ricorso. Dagli atti risulta che la sentenza da ottemperare è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del giudice competente; che essa è stata notificata all’Amministrazione presso la sede reale; e che è inutilmente decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.

Nel merito il ricorso è fondato. Non risulta dagli atti che la sentenza sia stata eseguita. Il Tribunale ordina pertanto al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, mettendo a disposizione della ricorrente la carta del docente e il relativo importo per gli anni scolastici ai quali il beneficio si riferisce.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà, entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, decorso inutilmente il termine assegnato all’Amministrazione, agli adempimenti necessari per l’esecuzione e al pagamento delle somme ancora dovute.

Il ritardo maturato giustifica infine la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora, in misura pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza, come previsto dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., e fino al pagamento.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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