Ottemperanza a giudicato del giudice del lavoro e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1021 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo può nominare commissario ad acta un dirigente della stessa amministrazione intimata, senza riconoscergli alcun compenso, poiché l’attività di ausiliario rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è commisurata agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai minimi tariffari delle procedure esecutive mobiliari.

Il Fatto

Un docente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro e Previdenza, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, l’importo di € 500 per ciascuno degli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, per complessivi € 2.000,00.

Il titolo esecutivo risultava passato in giudicato per mancata impugnazione nei termini, come attestato dalla cancelleria, ed era stato notificato all’amministrazione. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni, la parte ha promosso il giudizio di ottemperanza. Il Ministero si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva la sussistenza di tutti i presupposti di cui all’art. 114 c.p.a., avuto riguardo al passaggio in giudicato del titolo, attestato agli atti, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, di cui è stata fornita prova.

Il ricorso è dunque accolto, con ordine all’amministrazione di provvedere, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate. In caso di inutile decorso, su sollecitazione della parte, provvederà in via sostitutiva il commissario ad acta, nell’ulteriore termine di sessanta giorni.

Quanto al compenso del commissario, il Collegio richiama la disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come modificata dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015. Tale norma, pur dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, come affermato da diverse pronunce di merito. Nominandosi un dirigente dello stesso Ministero, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Collegio precisa che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Il commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., utilizzando il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali”. Ogni ritardo nell’esecuzione del titolo integra ipotesi foriere di responsabilità amministrativa.

È disposto altresì il pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore della parte ricorrente, avendo riguardo ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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