Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per la carta docente (TAR Sicilia n. 1022 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il ricorso è accolto quando risultano provati il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo entro un termine e, in caso di inerzia, nomina commissario ad acta un dirigente della stessa amministrazione, senza compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è liquidata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute. Le spese seguono la soccombenza.

Il Fatto

La ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Palermo n. 755/2025, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a mettere a disposizione, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, l’importo di € 500 per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi € 1.000,00.

Il titolo è munito di attestazione di conformità, è stato notificato all’amministrazione in data 30.07.2025 e risulta passato in giudicato per mancata impugnazione nei termini, con attestazione di cancelleria del 19.11.2025. Il Ministero si è costituito in giudizio. La causa è stata discussa in camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale rileva che sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 c.p.a., avuto riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato agli atti, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, di cui è stata fornita prova.

Il ricorso è pertanto accolto e viene ordinato all’amministrazione di provvedere, entro sessanta giorni, al puntuale e integrale pagamento delle somme rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo. In caso di inutile decorso del termine, su sollecitazione della parte, provvederà in via sostitutiva un commissario ad acta, nell’ulteriore termine di sessanta giorni.

Quale commissario il Tribunale nomina il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici del medesimo Ministero, con facoltà di delega, senza compenso. La decisione si fonda sull’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, ritenuta estensibile alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo ai precedenti TAR Calabria n. 479/2025, TAR Sicilia n. 291/2025, TAR Campania n. 5142/2024 e TAR Sardegna n. 983/2023.

Il Tribunale precisa che il munus di ausiliario è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione, con richiamo a C.G.A.R.S. n. 138/2015. Il commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T.. Ogni ritardo configura ipotesi di responsabilità amministrativa. È disposta la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine fino all’effettivo soddisfo. Le spese, liquidate in € 189,00 oltre accessori, seguono la soccombenza, con applicazione analogica dei minimi tariffari del d.m. n. 55/2014.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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