Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Sicilia n. 1020 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato del giudice ordinario è accolto quando risultino provati il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo entro un termine perentorio e, in caso di ulteriore inerzia, nomina commissario ad acta un dirigente della stessa amministrazione, senza compenso, applicando per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. All’amministrazione soccombente è applicata, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., la penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla comunicazione dell’ordine e fino all’effettivo soddisfo.
Il Fatto
Il ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Palermo che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a sua disposizione, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, l’importo di € 500 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un totale di € 2.000.
Il titolo era munito di attestazione di conformità, notificato all’amministrazione e passato in giudicato per mancata impugnazione nei termini, come attestato dalla cancelleria. Esaurito inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, il ricorrente ha promosso il giudizio di esecuzione davanti al giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rileva che sussistono tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. Sotto il profilo del rito, la sentenza di cui si chiede l’esecuzione è passata in giudicato, secondo l’attestazione in atti, ed è decorso inutilmente il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, del quale è stata data prova.
Accertata l’inerzia, il giudice accoglie il ricorso e ordina all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza al puntuale e integrale pagamento delle spettanze, in osservanza del dispositivo del titolo azionato. In caso di ulteriore inutile decorso, su sollecitazione della parte interessata, provvederà in via sostitutiva il commissario ad acta nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
Quanto alla figura del commissario, il Collegio nomina il Responsabile pro tempore della competente Direzione generale del Ministero resistente, con facoltà di delega, senza compenso. Il Tribunale applica per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come introdotto dalla legge n. 208/2015, disposizione dettata per l’ottemperanza ai decreti della legge Pinto ma estensibile alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Il commissario è tenuto al deposito degli atti esclusivamente tramite la procedura P.A.T.
Il Tribunale dispone inoltre, a carico dell’amministrazione e a valere sulla sorte capitale, la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, alla scadenza del termine concesso all’amministrazione, dovendo la parte interessata attivarsi per l’insediamento del commissario.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, analogicamente ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, in € 552,00 oltre accessori, in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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