Sanzione paesaggistica al proprietario attuale e dies a quo della prescrizione (TAR Calabria n. 162 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La prescrizione quinquennale dell’art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42/2004 decorre dal rilascio del permesso di costruire in sanatoria, unico atto che fa cessare l’illiceità del comportamento edilizio, restando irrilevante il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. La sanzione paesaggistica ha natura reale e ripristinatoria, alternativa alla demolizione: essa si applica al proprietario attuale, possessore o detentore a qualsiasi titolo, a prescindere dall’accertamento di responsabilità individuale nella commissione dell’abuso. Ai fini della quantificazione, il volume rilevante è quello vuoto per pieno, calcolato moltiplicando la superficie lorda di piano per l’altezza effettiva tra pavimento e solaio sovrastante.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza ingiunzione con cui la Regione le ha inflitto una sanzione amministrativa pecunaria di € 22.144,95 per lavori realizzati in assenza o difformità del nulla osta paesaggistico-ambientale. Ha dedotto la prescrizione della pretesa sanzionatoria, l’affidamento maturato per il lungo tempo trascorso, il difetto di legittimazione passiva in quanto l’abuso sarebbe stato commesso dal dante causa, il difetto di motivazione e l’erroneità della quantificazione.

La Regione si è costituita contestando la fondatezza del ricorso. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 15 gennaio 2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto tutti i motivi. Con il primo, la ricorrente ha invocato l’art. 28, comma 1, legge n. 689/1981, sostenendo che il dies a quo della prescrizione coincidesse con il nulla osta paesaggistico del 1996 e la successiva verifica di compatibilità. Il Tribunale ha richiamato la propria giurisprudenza (TAR Reggio Calabria n. 442 del 2018; Cons. St., sez. IV, n. 395 del 2004): il termine decorre dalla concessione in sanatoria, non dal parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo, perché solo il provvedimento comunale consente al privato di sapere se potrà mantenere l’immobile. Non essendo stato rilasciato il permesso in sanatoria, nessuna prescrizione è maturata.

Con il secondo motivo, la ricorrente ha dedotto l’affidamento legittimo per il lungo periodo trascorso dalla domanda di condono. Il Collegio ha ribadito che il mero decorso del tempo e la mancanza di contestazioni non radicano alcun affidamento a conservare una situazione contra ius, richiamando Cons. Stato, sez. VI, n. 14 del 2024.

Con il terzo motivo, la ricorrente ha sostenuto che la sanzione andava irrogata al dante causa, autore materiale dell’abuso. Il Tribunale ha richiamato l’art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42/2004 e la natura reale della sanzione paesaggistica: essa persegue la ricomposizione dell’ordine urbanistico violato, non la punizione dei responsabili, e si applica a chiunque sia proprietario, possessore o detentore, come affermato da Cons. Stato, sez. VI, n. 2094 del 2018 e n. 855 del 2019. Poiché il proprietario beneficia delle opere, è tenuto a compensare l’Amministrazione per il pregiudizio, a prescindere dall’essere autore dell’abuso.

Infondati anche il quarto motivo, sul difetto di motivazione, e il quinto, sull’erronea quantificazione. Sul punto il Collegio ha chiarito che il volume rilevante è quello vuoto per pieno, come precisato da Cons. Stato, sez. VI, n. 5932 del 2014: i calcoli della ricorrente, fondati sulla superficie utile, sono errati. Le spese di lite, liquidate in € 1.500,00, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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