Porto d’armi negato per condanna ostativa per furto: diniego vincolato (TAR Sicilia n. 1006 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di licenza di porto d’armi nei confronti di chi abbia riportato condanna a pena detentiva per uno dei reati indicati dall’art. 43, primo comma, lett. a), del r.d. n. 773 del 1931 — tra cui il furto — costituisce atto a contenuto vincolato. La valutazione degli interessi coinvolti è già stata effettuata dal legislatore in via generale e preventiva, sicché l’amministrazione non conserva margini di discrezionalità, neppure in presenza di riabilitazione o di risalenza del precedente. Il carattere ostativo della condanna opera ex se e non richiede un autonomo giudizio di pericolosità attuale. Ne deriva che il provvedimento di rigetto dell’istanza è atto dovuto, restando irrilevante ogni ponderazione comparativa.
Il Fatto
Il ricorrente ha presentato alla Questura istanza per il rilascio della licenza di porto di fucile uso tiro a volo. L’amministrazione ha avviato il procedimento di diniego con comunicazione ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, evidenziando tre circostanze: una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del 2001 per furto continuato e aggravato, una proposta di applicazione della misura di prevenzione della diffida del 1976 e una segnalazione all’autorità giudiziaria del 1987 per violazione della legge elettorale. Il ricorrente ha depositato memoria e ha chiesto di essere ascoltato; l’audizione si è tenuta nel febbraio 2024.
Il Questore ha respinto l’istanza con decreto del 19 febbraio 2024. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al giudice amministrativo, deducendo la violazione dell’art. 10-bis per mancata confutazione delle memorie e il difetto di motivazione in ordine all’idoneità dei presupposti a integrare il giudizio di cattiva condotta e di pericolo di abuso del titolo.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’implicito presupposto da cui originano tutte le doglianze: che l’amministrazione conservasse margini di discrezionalità nel rilascio del titolo. Il Collegio lo ritiene errato. L’art. 43, primo comma, del r.d. n. 773 del 1931 preclude il rilascio della licenza a chi sia stato condannato alla pena della reclusione per uno dei reati ivi indicati, tra cui il furto, anche in caso di intervenuta riabilitazione.
Da tale premessa discende la qualificazione del rigetto come atto vincolato. Il legislatore ha già effettuato la ponderazione degli interessi in via generale e preventiva; all’autorità di pubblica sicurezza non resta alcuno spazio per valutazioni comparative. Il precedente richiamato (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3435 del 2018) conforta l’impostazione, così come TAR Trentino-Alto Adige-Bolzano, Sez. I, n. 25 del 2018.
Il Collegio richiama poi la Corte costituzionale, sentenza n. 109 del 2019, che ha escluso l’irragionevolezza del divieto assoluto, osservando che il furto comporta una diretta aggressione ai diritti altrui e pregiudica la sicurezza pubblica. La circostanza che il precedente penale sia risalente non ne elimina il carattere ostativo.
Quanto alla pregressa concessione della licenza nel 1986, la Corte osserva che a quella data la condanna non era ancora intervenuta né risultava la segnalazione del 1987. In ogni caso il diniego non contraddice un precedente rilascio, sussistendo in capo all’autorità di polizia un’ampia potestà di riesame delle determinazioni già assunte (TAR Calabria, Catanzaro, n. 521 del 2024; TAR Campania, Napoli, n. 6977 del 2023).
Infine, la censura procedimentale è disattesa: il provvedimento dà conto di aver valutato le memorie e il verbale dell’audizione. L’obbligo di preavviso di rigetto non impone, per costante giurisprudenza, la confutazione analitica delle deduzioni dell’interessato, essendo sufficiente una motivazione complessivamente e logicamente resa (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 8312 del 2025). Il ricorso è respinto; le spese sono compensate per la peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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