Improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse dopo versamento quota ridotta (TAR Lazio n. 5875 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proposizione di un ricorso giurisdizionale finalizzato all’annullamento dei provvedimenti regionali di ripiano del payback farmaceutico diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse allorché la parte ricorrente dichiari di aver versato la quota ridotta del 25% dell’importo indicato nei singoli provvedimenti, ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95. La cessazione della materia del contendere, invece, postula la comunicazione al TAR Lazio, da parte delle Regioni e Province autonome, dei provvedimenti di accertamento dell’avvenuto versamento. La prosecuzione del giudizio, in assenza di tale comunicazione, non recherebbe alcuna utilità alla ricorrente, giustificando la declaratoria di improcedibilità.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato, innanzi al TAR Lazio, il decreto del Direttore Centrale della Regione Friuli Venezia Giulia e gli atti statali connessi, concernenti la determinazione degli importi dovuti a titolo di ripiano del payback farmaceutico, contestandone i profili di illegittimità. Nel corso del giudizio, la ricorrente dichiarava di aver versato la quota ridotta, pari al 25% dell’importo richiesto, come consentito dall’art. 7 del d.l. n. 95/2025, chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la dichiarazione di avvenuto pagamento della quota ridotta, effettuata dalla ricorrente con memoria del 20.1.2026, non può condurre automaticamente alla cessazione della materia del contendere. L’art. 7 d.l. n. 95/2025 condiziona, infatti, tale declaratoria alla preventiva comunicazione, da parte delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, dei provvedimenti con cui viene accertato l’avvenuto versamento dell’importo ridotto. Tale comunicazione è un presupposto indefettibile, funzionale a consentire al giudice di verificare la definizione satisfattiva della controversia.
In assenza di tale comunicazione, il Collegio ha nondimeno riconosciuto che il versamento integrale della quota ridotta determina il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio. La ricorrente, infatti, ha ottenuto il beneficio normativo del pagamento ridotto, sicché l’eventuale accoglimento del ricorso non le recherebbe alcuna ulteriore utilità concreta. La sopravvenuta carenza di interesse costituisce, pertanto, l’esito corretto del giudizio, in luogo della cessazione della materia del contendere, che presuppone l’accertamento formale dell’amministrazione.
Il Collegio ha, infine, ravvisato eccezionali ragioni per la compensazione delle spese, ai sensi degli artt. 26, comma 1, cod. proc. amm. e 92, comma 2, cod. proc. civ., in ragione delle peculiarità delle questioni trattate e dell’andamento della vicenda processuale, caratterizzata dall’intervento di una normativa sopravvenuta che ha modificato il quadro di riferimento. Conclusivamente, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nota della Redazione
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