Progressione verticale interna: nuova procedura non integra cessata materia (TAR Sicilia n. 1008 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessata materia del contendere, che definisce il giudizio nel merito con attitudine al giudicato formale e sostanziale, presuppone l’integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale azionato per effetto di un provvedimento dell’amministrazione, adottato spontaneamente e non in esecuzione di un ordine giudiziale. Non integra tale ipotesi la soddisfazione dell’interesse realizzatasi attraverso una nuova e diversa procedura, distinta da quella oggetto di impugnazione. In tal caso il ricorso, non essendo stato l’atto impugnato rimosso né modificato dall’amministrazione, è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione nel merito, con la conseguenza che il giudizio si chiude con una pronuncia di rito e non con il giudicato sulla pretesa sostanziale.
Il Fatto
Il ricorrente partecipava a una procedura di selezione interna indetta da un Comune per la progressione verticale del personale dipendente a tempo indeterminato, finalizzata alla copertura di tre posti di istruttore direttivo tecnico. Collocatosi in quinta posizione, non utile, impugnava la graduatoria e il verbale di valutazione dei titoli davanti al TAR Sicilia, chiedendone l’annullamento previa sospensiva, oltre all’accertamento del diritto alla rettifica del punteggio e al riconoscimento del corrispondente piazzamento.
Si costituivano in giudizio il Comune intimato e un controinteressato, che proponeva ricorso incidentale. Nelle more, l’amministrazione avviava una nuova procedura di progressione verticale e approvava la relativa graduatoria provvisoria, nella quale il ricorrente risultava primo classificato. Il ricorrente chiedeva quindi dichiararsi la cessata materia del contendere; il Comune si associava, ma invocava la condanna alle spese per soccombenza virtuale, rilevando la mancata impugnazione della graduatoria definitiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla nozione consolidata di cessata materia del contendere, ricostruita secondo l’orientamento del Cons. Stato, V, n. 3620 del 2023 e del Cons. Stato, VI, n. 3767 del 2020: la pronuncia, che definisce il giudizio nel merito con attitudine al giudicato formale e sostanziale, consegue all’integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale fatto valere, a seguito di un provvedimento dell’amministrazione posto in essere spontaneamente e non in esecuzione di un ordine giudiziale.
Su questa base il Tribunale esclude che nella specie ricorrano le condizioni per una simile declaratoria. La determinazione dirigenziale n. 635 del 28 marzo 2025 ha effettivamente consentito al ricorrente di risultare primo classificato, ma in una procedura diversa da quella impugnata in questa sede. La soddisfazione dell’interesse azionato si è dunque realizzata per effetto di una nuova procedura, e non per un intervento dell’amministrazione sull’atto oggetto di censura.
La distinzione è decisiva. L’amministrazione non ha rimosso né modificato la graduatoria impugnata, né ha riesaminato la posizione del ricorrente nell’ambito della selezione originaria. L’utile risultato conseguito attiene a un distinto procedimento, autonomo per presupposti e oggetto, che non incide sull’atto dedotto in giudizio. Manca, pertanto, quella soddisfazione diretta dell’interesse che sola giustifica la cessata materia del contendere.
Il Collegio perviene così alla declaratoria di improcedibilità del ricorso introduttivo e di quello incidentale per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione nel merito. La scelta processuale è coerente con la natura del giudizio: l’interesse a ricorrere deve permanere per tutta la durata del processo, e la sua sopravvenuta carenza impedisce la pronuncia sul merito delle censure.
Quanto alle spese, il Tribunale ne dispone la compensazione, valorizzando il peculiare svolgersi della vicenda. La pronuncia non accoglie dunque l’invocata soccombenza virtuale prospettata dalle parti, restando la definizione del rapporto processuale affidata alla regola della compensazione integrale.
Nota della Redazione
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