Valutazione delle prove concorsuali e obbligo di predeterminazione dei criteri (TAR Lazio n. 522 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nella materia dei pubblici concorsi le commissioni esaminatrici, cui compete fissare i parametri di valutazione e giudicare le prove, non effettuano una ponderazione di interessi, ma esercitano un’ampia discrezionalità tecnica. Il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di eccesso di potere nelle sole ipotesi in cui emergano uno sviamento logico, un errore di fatto o una contraddittorietà ictu oculi rilevabile. In applicazione del principio di trasparenza, l’iter logico seguito nell’attribuzione del punteggio può essere reso percepibile anche mediante la sola indicazione del punteggio numerico, purché a monte siano stati predeterminati criteri idonei alla ricostruzione di tale iter. La doglianza del candidato che si limiti ad affermare la completezza del proprio elaborato non evidenzia profili di manifesta irragionevolezza e mira a sollecitare una rivalutazione della prova inibita al giudice.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato l’esito della prova scritta di un concorso pubblico bandito dal Ministero dell’Interno, nella quale è risultata inidonea avendo riportato un punteggio pari a 14/30, inferiore alla soglia di idoneità di 21/30 fissata dal bando. Il ricorso introduttivo contestava la legittimità della valutazione del proprio elaborato, dolendosi della mancata comunicazione delle ragioni poste a fondamento del punteggio.

Con motivi aggiunti la ricorrente ha censurato i criteri di valutazione degli elaborati stabiliti dalla Commissione esaminatrice nella riunione del 14 febbraio 2022, ritenendoli generici e non idonei a far comprendere le ragioni del punteggio, anche in considerazione della dedotta completezza delle risposte fornite. L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio senza depositare memorie.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso richiamando la consolidata giurisprudenza in tema di valutazione delle prove concorsuali. Le commissioni esaminatrici esercitano un’ampia discrezionalità tecnica, rispetto alla quale il sindacato di legittimità è limitato all’eccesso di potere in ipotesi peculiari, quali lo sviamento logico, l’errore di fatto o la contraddittorietà ictu oculi rilevabile (Cons. Stato, Sez. V, n. 7685 del 2024).

In linea con il principio di trasparenza, la giurisprudenza ammette che le commissioni rendano percepibile l’iter logico seguito non necessariamente mediante diffuse esternazioni verbali sul contenuto delle prove, essendo sufficiente l’indicazione del punteggio numerico, purché a monte siano stati predeterminati criteri idonei alla ricostruzione di tale iter (Cons. Stato, Sez. VI, n. 3607 del 2024).

Applicando tali coordinate alla fattispecie, il Collegio ha osservato che la Commissione, nella riunione del 22 febbraio 2022, ha previamente determinato i parametri di valutazione della prova scritta: uguale peso alle domande delle tre materie; esclusione degli elaborati privi di risposta ad almeno 5 quesiti, di cui almeno uno per area tematica; attribuzione del punteggio minimo a chi abbia risposto ad almeno 6 quesiti in maniera essenziale e pertinente, con almeno una domanda per area tematica; ammissione anche del candidato che abbia risposto a 5 quesiti, di cui almeno uno per area tematica, ma in maniera più completa e articolata.

Tali criteri, lungi dall’apparire generici, delimitano l’ampio potere tecnico-discrezionale riconosciuto alla Commissione dalla lex specialis, il cui art. 8 nulla statuiva al riguardo se non la mera assegnazione di un punteggio numerico. Le doglianze della ricorrente, limitate ad asserire la completezza del proprio elaborato, non mettono in evidenza profili di manifesta irragionevolezza delle scelte operate dalla Commissione e risultano rivolte a stimolare la rinnovazione della valutazione della prova ad opera del giudice, al quale tale valutazione è inibita.

Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati pertanto respinti, con compensazione integrale delle spese di lite in ragione della peculiarità della controversia e del mancato deposito di memorie da parte del Ministero resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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