Cessata materia del contendere e soccombenza virtuale nella selezione interna (TAR Sicilia n. 969 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessata materia del contendere, che definisce il giudizio nel merito con attitudine al giudicato formale e sostanziale, consegue alla integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale fatto valere in giudizio a seguito di un provvedimento dell’amministrazione, posto in essere spontaneamente e non in esecuzione di un ordine giudiziale. Ove la pubblica amministrazione rettifichi la graduatoria in via di autotutela, soddisfacendo pienamente la pretesa del ricorrente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Tale esito, frutto di un adempimento spontaneo e non compulsato dal giudice, non integra i presupposti della soccombenza virtuale e giustifica la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
Il Fatto
Il ricorrente ha partecipato a una procedura di selezione interna, bandita da un Comune, per la progressione verticale del personale dipendente a tempo indeterminato, finalizzata alla copertura di tre posti di istruttore direttivo tecnico. Collocatosi al quarto posto, in posizione non utile, ha impugnato la graduatoria unitamente al verbale di valutazione dei titoli e agli atti presupposti, chiedendo l’annullamento degli esiti e l’accertamento del proprio diritto al corretto punteggio.
Nel corso del giudizio l’amministrazione, all’esito di una verifica interna, ha rettificato gli esiti della procedura e ha approvato una nuova graduatoria definitiva, dichiarando vincitore il ricorrente e disponendone l’immissione in servizio nel profilo professionale ambito. Il ricorrente ha quindi chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere, insistendo per la condanna dell’amministrazione alle spese a titolo di soccombenza virtuale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui la cessata materia del contendere consegue alla integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale azionato, quando questa derivi da un provvedimento dell’amministrazione adottato spontaneamente e non in esecuzione di un ordine giudiziale. Il principio è espresso, tra le altre, da Cons. Stato, V, n. 3620 del 2023 e da Cons. Stato, VI, n. 3767 del 2020.
Nel caso concreto, la rettifica della graduatoria definitiva costituisce un adempimento spontaneo, non compulsato dal Tribunale, e pienamente satisfattivo dell’interesse fatto valere in giudizio. A ciò consegue la declaratoria di cessazione della materia del contendere, in conformità a quanto riconosciuto dalle stesse parti processuali.
Quanto alle spese, il Collegio rileva che la procedura era ancora in corso al momento della proposizione del ricorso e che le attività di verifica amministrativa erano pendenti. Su queste basi, e tenuto conto dello svolgersi della vicenda, ritiene di poter compensare le spese di lite tra tutte le parti.
La decisione vale tanto per il ricorso introduttivo quanto per il ricorso incidentale, essendo venuto meno l’interesse alla relativa decisione. Il Collegio dichiara pertanto la cessazione della materia del contendere e compensa integralmente le spese.
Nota della Redazione
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