Inammissibile il ricorso per cassazione che omette di censurare una delle rationes decidendi e di indicare la sede processuale delle prove (Cass. civ. Sez. 1 n. 16234 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che deduce il vizio di travisamento della prova deve confrontarsi con i limiti delineati dalla giurisprudenza di legittimità, non potendo risolversi in una rivalutazione del complesso delle risultanze istruttorie. È, altresì, inammissibile, per violazione dell’art. 366 c.p.c., il ricorso che ometta di indicare la specifica sede processuale in cui l’allegazione e la prova sarebbero state fornite. Qualora la sentenza impugnata si fondi su una pluralità di ragioni distinte ed autonome, ciascuna idonea a sorreggerla, il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di esse è inammissibile. Il giudizio sulla prevalenza tra inadempienze reciproche è riservato al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se non motivato.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di impresa individuale, aveva ottenuto un finanziamento pubblico per la realizzazione di uno stabilimento, deducendo in giudizio l’illegittimo comportamento dell’Amministrazione che, dopo aver revocato il beneficio, ne aveva preteso la restituzione. Il Tribunale ne aveva accolto la domanda di risarcimento danni, mentre la Corte d’appello, riformando la decisione, aveva escluso il nesso causale tra il ritardo dell’Amministrazione e il mancato completamento dell’opera, attribuendolo alla carenza di liquidità dell’impresa.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, esaminando le plurime ragioni di carenza dei motivi proposti. Il primo motivo, pur invocando il travisamento della prova, è stato ritenuto volto a sindacare l’intera valutazione probatoria della Corte territoriale. Il ricorrente ha, inoltre, omesso di specificare, in ossequio all’art. 366 c.p.c., la sede processuale in cui l’allegazione e la prova sarebbero state fornite. Il motivo non ha, infine, censurato una delle rationes decidendi della sentenza, ovvero la giustificatezza del ritardo dell’Amministrazione nelle verifiche, con conseguente applicazione del principio per cui è inammissibile il ricorso che non impugni tutte le autonome ragioni poste a fondamento della decisione.
Quanto al secondo motivo, relativo al giudicato interno, la Corte ha rilevato che la riproduzione di uno stralcio motivazionale della sentenza di primo grado non consente di verificare la sussistenza di un’autonoma statuizione idonea a formare il giudicato. Il ricorrente ha, inoltre, apoditticamente affermato la mancata impugnazione di tale profilo, senza riprodurre il contenuto dell’atto di gravame.
Il terzo motivo, infine, è stato considerato una censura di merito, volta ad ottenere una rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. Il giudizio sulla prevalenza tra inadempienze reciproche è riservato al giudice di merito e, nella specie, è stato adeguatamente motivato. Il richiamo ai principi costituzionali e alla legge n. 241/1990 è stato ritenuto anodino, privo di riferimenti concreti al percorso argomentativo del giudice di merito.
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Nota della Redazione
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