Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 744 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, il giudice amministrativo accerta la sussistenza delle condizioni processuali previste dall’art. 112 cod. proc. amm. e, in presenza di un titolo esecutivo definitivo non eseguito, ordina all’amministrazione di provvedere nel termine stabilito. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997, l’inerzia dell’amministrazione legittima la nomina del commissario ad acta. Questi deve dare completa ed esatta esecuzione al titolo, compiendo ogni atto necessario, e l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione.

Il Fatto

Un fallimento, autorizzato dal tribunale fallimentare, ha proposto ricorso per ottemperanza nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Con una sentenza del giudice civile il Ministero era stato condannato al pagamento in favore di un consorzio cooperativo e del fallimento ricorrente della somma di euro 30.626,94, oltre interessi ex art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002, dalla scadenza delle singole fatture fino all’effettivo soddisfo.

Il ricorrente ha dedotto l’avvenuta notifica del titolo, il mancato pagamento delle somme e il passaggio in giudicato della decisione, chiedendo l’ottemperanza dell’amministrazione e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza svolgere difese; il consorzio cooperativo non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la regolarità del procedimento. Dalla documentazione prodotta risulta che la sentenza azionata è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, che la notifica del titolo ai fini dell’intimazione ad adempiere è stata eseguita e che è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni. Risulta inoltre l’autorizzazione della curatela a introdurre il giudizio di ottemperanza.

Accertata la fondatezza della pretesa, il Tribunale ha ordinato al Ministero di provvedere alla corresponsione delle somme entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. Sulle spese di C.T.U. liquidate dal giudice civile, il Collegio ha riconosciuto la loro integrale spettanza al fallimento, che ha dato prova di averle corrisposte.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Salerno, con facoltà di delega. Il commissario, su formale richiesta del ricorrente che attesti la scadenza del termine e la perdurante inottemperanza, deve insediarsi e provvedere entro novanta giorni a dare completa ed esatta esecuzione al titolo.

Il Collegio ha precisato l’ampiezza dei poteri commissariali: allocazione della somma in bilancio, espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché reperimento materiale della somma. Ha inoltre stabilito che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Il commissario deve infine trasmettere al Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati. Le spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 per compensi, seguono la soccombenza del Ministero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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