Trasferimento carabinieri ex art. 398 R.G.A. e archiviazione doverosa (TAR Sicilia n. 954 del 03.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’istanza di trasferimento presentata ai sensi dell’art. 398 R.G.A. nelle more della procedura annuale di pianificazione dei trasferimenti a domanda tramite sistema Ge.Tra. è soggetta a archiviazione doverosa, ogni volta che difetti il requisito delle esigenze eccezionali sopravvenute e non differibili. La natura vincolata del potere esercitato esclude la configurabilità dell’eccesso di potere, vizio proprio dei soli atti discrezionali. Ne consegue che la motivazione reiettiva può esaurirsi nella constatazione dell’assenza del requisito e che l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto non determina l’illegittimità del provvedimento, ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, legge n. 241/1990, quando il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

Il Fatto

La ricorrente, appartenente all’Arma dei Carabinieri, ha presentato in data 30.01.2025 domanda di trasferimento tramite il sistema Ge.Tra., ottenendo l’accoglimento il 19.05.2025 con assegnazione a una sede in Sicilia. Nelle more della procedura, ha proposto una seconda istanza ai sensi dell’art. 398 R.G.A. per ottenere l’assegnazione a una sede in Puglia, deducendo la necessità di ricongiungimento familiare per le gravi condizioni di salute dei genitori.

L’Amministrazione ha archiviato la seconda istanza con provvedimento notificato il 16.07.2025, sul presupposto dell’avvenuto trasferimento Ge.Tra. La ricorrente ha impugnato l’atto davanti al TAR Sicilia, lamentando violazione dell’obbligo di provvedere con atto espresso e motivato, omessa comunicazione del preavviso di rigetto, errore sui presupposti e eccesso di potere.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta in via preliminare l’inammissibilità delle censure introdotte con le memorie non notificate. Richiamando un consolidato indirizzo, rileva che la memoria difensiva non può ampliare il thema decidendum, essendo deputata alla sola illustrazione dei motivi già dedotti. Le nuove prospettazioni sull’art. 398 R.G.A. e sulla Circolare del 16.01.2025 sono pertanto inammissibili, perché avrebbero dovuto essere veicolate con motivi aggiunti.

Nel merito, il Tribunale ricostruisce la procedura Ge.Tra. come complessa manovra di trasferimento di ambito nazionale, disciplinata annualmente da apposita Circolare. Alla scadenza del termine, la procedura viene congelata e le istanze utilmente collocate in graduatoria danno luogo al trasferimento. Il Punto 9 della Circolare dispone che l’istanza ex art. 398 R.G.A. può essere inoltrata fuori tempistica solo per esigenze eccezionali, valutate come tali dal Comando Generale, sopravvenute al termine ultimo e non altrimenti differibili, con archiviazione immediata delle domande presentate fuori da tali casi.

Di tale disposizione il Tribunale ravvisa corretta applicazione: constatato l’avvenuto trasferimento Ge.Tra., l’Amministrazione ha disposto de plano l’archiviazione dell’ulteriore istanza. La natura vincolata delle determinazioni implica l’infondatezza delle censure di illegittimità.

Quanto alla motivazione, il Tribunale osserva che il livello di specificità è correlato all’ampiezza del margine discrezionale: a fronte di un potere rigidamente vincolato, la motivazione reiettiva può esaurirsi nella mera constatazione dell’assenza del requisito. Sull’omesso preavviso di rigetto, richiamando l’art. 21 octies, comma 2, legge n. 241/1990, ne afferma l’inidoneità a giustificare l’annullamento quando il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. L’errata indicazione dell’anno è qualificata come mero refuso, ininfluente. L’eccesso di potere è escluso in radice, configurandosi solo per atti discrezionali. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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