La sospensione per inosservanza dell’obbligo vaccinale non comporta detrazione dell’anzianità di grado (TAR Sicilia n. 938 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione dal servizio del militare inadempiente all’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 non comporta la detrazione dell’anzianità di grado per il periodo corrispondente. L’art. 4 ter, comma 3, d.l. n. 44/2021 limita espressamente le conseguenze della sospensione alla mancata corresponsione della retribuzione o di altro compenso. Trattandosi di disposizione eccezionale, adottata in disciplina emergenziale, essa non è suscettibile di applicazione analogica né di interpretazione estensiva. Il giudice amministrativo deve disapplicare le norme regolamentari — come il d.P.C.M. 12.10.2021 recante le Linee Guida — che incidono su situazioni di diritto soggettivo in contrasto con una fonte di grado superiore.
Il Fatto
Il ricorrente, militare in servizio permanente presso un reggimento dell’Esercito, non ha ottemperato all’obbligo vaccinale imposto agli appartenenti alle Forze Armate durante l’emergenza pandemica. Con atto del 29.03.2022 è stato sospeso dal servizio dal 15.12.2021 al 24.03.2022, per novantanove giorni.
Con decreto dirigenziale del 19.06.2024 l’Amministrazione ha disposto la detrazione dell’anzianità di grado dal 25.06.2019 al 03.10.2019, con conseguente spostamento nel ruolo. Il militare ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Sicilia, censurando la violazione dell’art. 4 ter, comma 3, d.l. n. 44/2021 e dell’art. 2, comma 3, d.l. n. 172/2021, oltre all’eccesso di potere per sproporzione. Con motivi aggiunti ha chiesto la disapplicazione del d.P.C.M. 12.10.2021.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta il dibattito giurisprudenziale sulla legittimità della decurtazione dell’anzianità di ruolo a carico del militare inadempiente all’obbligo vaccinale. Richiama il parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva, n. 544 del 2025, che ha ritenuto il tenore letterale dell’art. 4 ter, comma 3, d.l. n. 44/2021 esplicito nel limitare le conseguenze della sospensione alla mancata corresponsione della retribuzione o di altro compenso.
Il Collegio condivide tale impostazione. La norma, di carattere eccezionale perché adottata in una disciplina emergenziale, non ammette applicazione analogica né interpretazione estensiva. Dal provvedimento di sospensione dal servizio non può dunque derivare l’ulteriore conseguenza della detrazione dell’anzianità di servizio per il periodo corrispondente.
Non è ostativa all’accoglimento la mancata tempestiva impugnazione del d.P.C.M. 12.10.2021, recante le Linee Guida in tema di obbligo vaccinale. Il giudice ha il dovere di disapplicare le norme regolamentari che incidano su situazioni giuridiche di diritto soggettivo, ponendosi in contrasto con il contenuto di tale diritto disciplinato da una fonte di grado superiore, nella specie la legge.
Il Tribunale richiama sul punto Cons. Stato, Sez. II, sent. n. 219 del 2020 e, in senso conforme, Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 1 del 2015. Il ricorso è pertanto accolto e il decreto dirigenziale del 19.06.2024 è annullato. Le spese sono compensate in ragione della novità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.