Riserva servizio civile solo per il SCU, no equiparazione al SCN (TAR Sicilia n. 1576 del 30.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La riserva del 15 per cento dei posti nei concorsi per l’assunzione di personale non dirigenziale spetta, nella versione dell’art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 40/2017 applicabile ratione temporis, ai soli operatori che hanno concluso il servizio civile universale. L’equiparazione a tale beneficio di chi ha svolto il servizio civile nazionale non è ricavabile in via interpretativa, a fronte della chiarezza del dato normativo e della natura eccezionale della disposizione. La modifica introdotta dall’art. 4, comma 4, del d.l. n. 25/2025 non ha carattere di interpretazione autentica e, in ossequio all’art. 11 delle preleggi, opera solo per il futuro. La procedura concorsuale resta soggetta alla normativa vigente alla data di pubblicazione del bando, in applicazione del principio del tempus regit actum. La questione di legittimità costituzionale della disciplina originaria è manifestamente infondata.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha partecipato al concorso bandito con D.D.G. n. 2575/2023 per la classe A022 su base regionale. Nella domanda ha dichiarato di aver svolto il servizio civile nazionale senza demerito e ha chiesto il riconoscimento della riserva di posti del 15 per cento prevista dall’art. 1, comma 9-bis, del d.l. n. 44/2023 e richiamata dall’art. 3, comma 3, del bando.
Conseguìto un punteggio superiore a quello di alcuni candidati ammessi con riserva, la ricorrente non è stata inserita tra i vincitori e ha impugnato le graduatorie e i decreti di rettifica dell’Ufficio Scolastico Regionale, con motivi aggiunti. Ha dedotto l’applicabilità della novella del 2025, la violazione del principio di uguaglianza, l’eccesso di potere e, in via subordinata, ha prospettato la questione di legittimità costituzionale della disciplina originaria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione. Richiamando Cons. Stato, sez. VI, n. 1831 del 6.3.2026, ha qualificato come interesse legittimo la posizione del concorrente che rivendica la riserva, poiché la norma configura una norma di azione e non di relazione, e l’operatività del beneficio resta affidata a potestà autoritative.
Nel merito, il primo motivo è stato dichiarato infondato. La ricorrente aveva svolto il servizio civile nel vigore della legge n. 64/2001, in esito a un bando e a un contratto iniziati prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2017. La disposizione transitoria dell’art. 26 di tale decreto non si applica, riferendosi ai bandi successivi all’entrata in vigore della nuova disciplina.
Il Tribunale ha aderito all’orientamento del Giudice d’Appello (Cons. Stato, sez. VI, n. 10035 del 18.12.2025): la continuità tra i due istituti non ne legittima l’equiparazione in assenza di una norma espressa. La riserva era testualmente prevista solo per il servizio civile universale, mentre i due istituti differiscono per destinatari, durata, impegno settimanale e formazione. La novella del 2025, per il suo carattere innovativo e non interpretativo, non può retroagire: una diversa lettura lederebbe la par condicio dei concorrenti.
Il Collegio ha quindi respinto, per le medesime ragioni, il secondo, il terzo e il quarto motivo, escludendo ogni difetto di istruttoria o di motivazione. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta non fondata rispetto agli artt. 3, 52 e 97 Cost.: la scelta legislativa è coerente con la diversità degli istituti e con la natura eccezionale della riserva. Anche i motivi aggiunti sono stati rigettati, non essendo configurabile un’illegittimità derivata né un obbligo di ricalcolo delle quote in fase di scorrimento della graduatoria.
Nota della Redazione
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