Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta elettronica del docente (TAR Lombardia n. 634 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro, il giudice amministrativo conosce della domanda di esecuzione ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. L’apposizione della formula esecutiva non è più necessaria ai fini dell’ammissibilità del giudizio di ottemperanza, dopo le modifiche recate dal d.lgs. n. 149/2022 agli art. 475 cod. proc. civ. e art. 115 cod. proc. amm. Integra la condizione dell’azione il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Accertato l’inadempimento dell’Amministrazione, il giudice condanna la stessa a dare completa esecuzione e nomina, in caso di persistente inottemperanza, un commissario ad acta.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti, hanno ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che accerta il loro diritto al beneficio della cd. carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione le somme di € 500,00 annui.
La sentenza, notificata al Ministero, non è stata appellata nei termini ed è passata in giudicato. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, l’Amministrazione è rimasta inerte. I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la condanna all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza. La sentenza del giudice del lavoro è passata in giudicato, ancorché priva dell’apposizione della formula esecutiva.
Sul punto il Collegio ha richiamato l’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia), che ha modificato l’art. 475 cod. proc. civ. e l’art. 115 cod. proc. amm., rendendo non più necessaria la formula esecutiva ai fini dell’ammissibilità del giudizio di ottemperanza.
Il Tribunale ha poi accertato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, entro cui le amministrazioni dello Stato completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme di denaro.
Risultano dunque soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Non è contestato in giudizio che, allo stato, il Ministero non abbia dato ottemperanza alla sentenza azionata.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con condanna del Ministero a dare completa esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. In caso di persistente inadempimento, il Collegio ha nominato un commissario ad acta nel Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega a dirigenti della Direzione generale competente, provvedendo entro i novanta giorni successivi, anche mediante l’istituto del pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, legge n. 669/1996. Trattandosi di funzioni affidate a soggetto interno all’Amministrazione debitrice, non si è dato luogo ad alcun compenso. Le spese sono state liquidate in € 1.000,00, oltre accessori.
Nota della Redazione
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