Sanzione paesaggistica al proprietario non autore dell’abuso (TAR Calabria n. 227 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sanzione paesaggistica prevista dall’art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42/2004 ha natura reale e ripristinatoria, alternativa alla demolizione: essa si applica all’attuale proprietario dell’immobile, ancorché non autore dell’abuso, poiché presupposto della misura è la trasformazione dei luoghi in contrasto con il vincolo e non l’accertamento di una responsabilità individuale. Il termine quinquennale di prescrizione del credito decorre dal rilascio della concessione edilizia in sanatoria, restando irrilevante il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. La sanzione è legittima anche quando il vincolo paesaggistico sia stato introdotto in epoca successiva alla costruzione, operando il principio tempus regit actum.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza-ingiunzione con cui la Regione le ha intimato il pagamento di una somma a titolo di indennità risarcitoria ai sensi dell’art. 167 d.lgs. n. 42/2004, per lavori realizzati in assenza o in difformità del nullaosta paesaggistico. L’immobile era pervenuto alla ricorrente per donazione, con riserva di usufrutto, e il dante causa aveva presentato istanza di condono edilizio; il permesso in sanatoria è stato poi rilasciato nel 2018.

Il ricorso, originariamente proposto davanti al Tribunale civile, è stato riassunto davanti al giudice amministrativo dopo la declinatoria di giurisdizione. La ricorrente ha dedotto la prescrizione del credito, la carenza dell’elemento soggettivo, l’insussistenza del vincolo all’epoca della costruzione, il difetto di motivazione e l’omesso contraddittorio nella quantificazione della sanzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di prescrizione. Il dies a quo del termine quinquennale coincide con l’atto che fa cessare l’illiceità, cioè la concessione edilizia in sanatoria; fino a quel momento il privato non è in grado di sapere se potrà mantenere l’immobile o dovrà demolirlo. Poiché il permesso è stato adottato nel 2018 e l’ingiunzione notificata nel 2019, nessuna prescrizione era maturata.

È stato poi rigettato il motivo sull’elemento soggettivo. La sanzione paesaggistica, si legge, ha carattere reale e ripristinatorio, alternativa alla demolizione: essa colpisce il proprietario che beneficia dell’opera, a prescindere dall’essere o meno autore dell’abuso. Presupposto della misura è la verifica dell’avvenuta trasformazione dei luoghi in contrasto con il vincolo, non la punizione dei responsabili. L’irrogazione alla ricorrente, titolare del permesso in sanatoria, è quindi legittima.

Il Collegio ha quindi esaminato congiuntamente i motivi sul contraddittorio e sulla motivazione. L’art. 167 non impone il previo contraddittorio per determinare la sanzione, e la ricorrente non ha allegato elementi che avrebbero potuto mutare la decisione. Il provvedimento indica la volumetria abusiva, l’istruttoria svolta e i parametri applicati, richiamando la delibera di Giunta regionale che approva le tabelle di calcolo: determinazione che la ricorrente non ha impugnato.

Infine, il Collegio ha respinto i motivi sull’epoca del vincolo. L’indennità risarcitoria era già prevista dall’art. 15 legge n. 1497/1939 e, in applicazione del tempus regit actum, l’obbligo di pronuncia sussiste in relazione all’esistenza del vincolo al momento della valutazione della domanda di sanatoria. Il vincolo risale al 1976, mentre dalle allegazioni non emerge l’anteriorità dell’edificazione. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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