Diniego rinnovo permesso di soggiorno con obbligo di motivazione sulla pericolosità sociale (TAR Sicilia n. 893 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno non può fondarsi sulla mera esistenza di precedenti penali o di polizia a carico dello straniero. L’Amministrazione è tenuta a ponderare il valore sintomatico di tali precedenti rispetto al giudizio di concreta e attuale pericolosità sociale, che solo può giustificare il rigetto. Il provvedimento deve inoltre dare conto dell’inserimento sociale e familiare dell’interessato in Italia, anche in presenza di un figlio minorenne. In difetto di tale duplice ponderazione, l’atto è illegittimo e va annullato, salva la riedizione del potere amministrativo.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero già titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presentava istanza di rinnovo. La Questura comunicava un preavviso di rigetto fondato su precedenti giudiziari e di polizia in materia di stupefacenti e di reati contro l’amministrazione della giustizia. L’interessato replicava con due memorie: nella prima contestava l’attualità della pericolosità sociale, essendo risaliti i fatti; nella seconda segnalava di essere stato raggiunto in Italia dai familiari, tra cui un figlio minorenne.
L’Amministrazione reputava inconferenti le controdeduzioni e confermava il diniego con decreto di rigetto del 15.01.2025, notificato il 25.06.2025. Il ricorrente impugnava quindi il provvedimento davanti al TAR, deducendo la violazione degli artt. 10 e 10 bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, oltre all’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.
La Motivazione della Corte
In sede cautelare il Tribunale, con ordinanza del 24.09.2025, aveva ritenuto prima facie fondate le doglianze e onerato l’Amministrazione di un riesame dell’istanza. L’incombente non veniva adempiuto. Il Collegio ha quindi esaminato il merito, accogliendo il ricorso.
Dalla lettura del provvedimento impugnato emerge che il diniego è stato adottato esclusivamente sul presupposto di precedenti di polizia e penali, puntualmente elencati: una segnalazione del 2023 per l’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, un arresto del 2024 per il reato di cui all’art. 385 cod. pen., una sentenza di condanna irrevocabile per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990, oltre a un procedimento pendente per più episodi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.
Il Tribunale rileva che l’esplicitazione di tali presupposti non è stata seguita dalla ponderazione del loro valore sintomatico ai fini del giudizio di effettiva e concreta pericolosità sociale dello straniero. Né il provvedimento contiene alcun riferimento al nucleo familiare del ricorrente e alle sue esigenze di tutela, pur in presenza di un figlio minorenne.
Su queste basi il Collegio richiama un consolidato indirizzo interpretativo, confermato da TAR Campania, Napoli, Sez. I, sent. 27.02.2025, n. 1043; TAR Campania, Napoli, Sez. V, sent. 05.12.2024, n. 6793; TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, sent. 09.11.2018, n. 840. La determinazione negativa non può dunque giustificarsi con la sola esistenza di precedenti. Il provvedimento di diniego deve tenere conto anche dell’inserimento sociale e familiare, come ribadito da Cons. Stato, Sez. III, sent. 03.06.2025, n. 4785 e, in senso conforme, da TAR Campania, Napoli, Sez. VI, sent. 26.03.2025, n. 2559.
Rispetto a tali coordinate il diniego risulta incongruente. Il ricorso è pertanto accolto e le determinazioni gravate sono annullate, fatti salvi i nuovi provvedimenti dell’Amministrazione, cui resta impregiudicata la facoltà di riesercitare i propri poteri nel rispetto degli incombenti motivazionali fissati dalla decisione. La fondatezza nel merito assorbe la questione dell’acquisizione della documentazione tardivamente prodotta. Le spese, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori, sono poste a carico dell’Amministrazione con distrazione a favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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