Idoneità alloggiativa non è requisito della domanda di emersione (TAR Lazio n. 3260 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’idoneità alloggiativa non costituisce requisito di ammissibilità né di accoglimento della domanda di emersione dal lavoro irregolare disciplinata dall’art. 103 D.L. n. 34/2020, né è richiesta dal D.M. 27 maggio 2020. Essa rileva esclusivamente nella fase successiva della stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 5-bis D. Lgs. n. 286/1998, quale garanzia cui è tenuto il datore di lavoro in ordine alla disponibilità di un alloggio conforme ai parametri minimi dell’edilizia residenziale pubblica. Ne consegue che il diniego fondato sulla carenza di tale documentazione è illegittimo, specie quando la richiesta di attestazione sia stata già inoltrata all’organo competente e prodotta in giudizio.
Il Fatto
Il datore di lavoro presenta in data 13 giugno 2020 istanza di emersione dal lavoro irregolare in favore di un lavoratore extracomunitario, ai sensi dell’art. 103 D.L. n. 34/2020, convertito in L. n. 77/2020. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma rigetta la domanda sul rilievo che la documentazione allegata è incompleta, mancando l’attestazione di idoneità alloggiativa necessaria per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Il datore impugna il diniego davanti al TAR Lazio, deducendo l’illogicità della richiesta e l’estraneità del requisito alla fase di ammissibilità, avendo peraltro già presentato domanda di attestazione al Municipio competente e avendola prodotta nel procedimento. L’Amministrazione resiste, sostenendo l’infondatezza del ricorso. La domanda cautelare è respinta, ma il ricorso viene poi trattenuto in decisione e accolto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la sequenza procedimentale dell’art. 103 D.L. n. 34/2020 e la distingue nettamente dall’adempimento richiesto in fase esecutiva. L’art. 103, comma 15, prevede che lo Sportello Unico, verificata l’ammissibilità della domanda, convochi le parti per la stipula del contratto di soggiorno e la compilazione della richiesta di permesso per lavoro subordinato: è in questa sede, e non prima, che assume rilievo l’idoneità alloggiativa.
La norma di riferimento è l’art. 5-bis D. Lgs. n. 286/1998, che annovera tra i contenuti del contratto la garanzia del datore di lavoro sulla disponibilità di un alloggio rientrante nei parametri minimi dell’edilizia residenziale pubblica. Il requisito appartiene dunque alla fase della stipula, non all’ammissibilità dell’istanza di emersione, che l’art. 103 e il D.M. 27 maggio 2020 non contemplano.
Il Collegio richiama la Circolare del Ministero dell’Interno n. 4623 del 17 novembre 2020, che ammette la conclusione del procedimento in presenza della sola richiesta di attestazione, con produzione successiva. Aderisce poi all’orientamento giurisprudenziale prevalente, che qualifica l’idoneità alloggiativa come elemento della fase esecutiva: TAR Lombardia n. 1859 del 27.05.2025, TAR Piemonte n. 1672 del 21.11.2025, TAR Emilia-Romagna n. 56 del 31.01.2023 e Cons. Stato n. 7194 del 03.09.2025. La sentenza dà conto anche dei pareri di segno opposto espressi dal Cons. Stato, Sez. I.
La ratio dell’istituto conferma la conclusione: la procedura è destinata a soggetti in posizione irregolare, per i quali l’ottenimento di un’attestazione formale prima della regolarizzazione può risultare particolarmente difficile. La carenza documentale non può quindi fondare legittimamente la reiezione della domanda. Il ricorso è accolto e il provvedimento impugnato annullato, salve le verifiche dell’Amministrazione sull’esito della pratica presentata al Municipio. Le spese sono compensate in ragione dell’evoluzione giurisprudenziale.
Nota della Redazione
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