Esecuzione del giudicato sulla carta docente e nomina commissario ad acta (TAR Liguria n. 1251 del 10.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ricorso per l’ottemperanza al giudicato, l’accertamento dell’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997, e l’assenza di contestazioni di merito da parte dell’amministrazione obbligata integrano i presupposti per ordinare l’esecuzione della sentenza nel termine indicato dal giudice. Sussistono altresì i presupposti per la nomina di un commissario ad acta, destinato a provvedere in sostituzione dell’amministrazione nel caso di protrarsi dell’inottemperanza nel termine successivo fissato. La richiesta di parte e l’assenza di ragioni ostative giustificano la fissazione di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata nella misura degli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato, con dies a quo e dies ad quem puntualmente individuati. Le spese di lite seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario, anche in ragione del carattere seriale della controversia.

Il Fatto

Le ricorrenti agiscono per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 18.7.2024, n. 774, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnare la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di euro 500,00 per ogni anno scolastico, e a corrispondere la retribuzione professionale docenti per le annualità indicate, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

L’amministrazione non ha dato esecuzione al titolo. Di qui il ricorso per ottemperanza, con richiesta di nomina di un commissario ad acta e di fissazione di una penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto l’assenza di qualunque contestazione nel merito da parte dell’amministrazione intimata. L’obbligo posto dalla sentenza di condanna non è stato adempiuto, né risultano ragioni ostative addotte dalla resistente.

Il giudice accerta quindi l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997. Tale presupposto, unitamente all’assenza di contestazioni, fonda l’accoglimento del ricorso per ottemperanza.

Conseguentemente, il TAR ordina al Ministero di provvedere all’esecuzione della sentenza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l’emissione della carta del docente intestata alle ricorrenti e l’accredito di tutte le somme dovute a titolo di carta del docente e di retribuzione professionale, per le annualità oggetto di ricorso.

Sussistono altresì i presupposti per la nomina di un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero, il quale dovrà provvedere, accertato il protrarsi dell’inottemperanza, nel successivo termine di trenta giorni.

Il Collegio dispone inoltre la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura degli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo, con dies a quo fissato al sessantesimo giorno dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore, e dies ad quem al giorno dell’esecuzione del giudicato oppure, in difetto, a quello dell’insediamento del commissario.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario, anche in considerazione del carattere seriale della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *