Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 891 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso va accolto quando risultano integrati i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo all’accertata inerzia dell’amministrazione rispetto al titolo esecutivo formatosi. Il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, d.l. n. 669/1996 impedisce l’esecuzione forzata solo se non sia decorso inutilmente; decorso tale termine, l’ottemperanza diviene doverosa. Il commissario ad acta esercita un munus di natura obbligatoria e sostitutiva: non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, e non è corretta esecuzione dell’incarico la mera attività di impulso rivolta agli uffici dell’ente inadempiente. Il giudice amministrativo può inoltre imporre la penalità di mora di cui all’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione dell’ordine fino all’effettivo soddisfo.

Il Fatto

Una società aveva ottenuto dal Tribunale di Palermo, con sentenza n. 1152/2023, la condanna di un’azienda sanitaria provinciale al pagamento di una somma di denaro, oltre interessi legali e spese di lite. La sentenza di appello n. 886/2024 del 14.5.2024 aveva respinto il reclamo dell’azienda avverso l’ordinanza che dichiarava improcedibile il gravame, condannandola ancora alle spese.

Formatisi i titoli, la società ha notificato gli stessi a mezzo PEC all’azienda sanitaria e ha poi promosso ricorso per ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, deducendo l’inutile decorso del termine per il pagamento e l’assenza di spontaneo adempimento. L’amministrazione non si è costituita in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti processuali del giudizio di ottemperanza, richiamando l’art. 114 cod. proc. amm.. Ha accertato la ritualità della notificazione dei titoli esecutivi e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, co. 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione a mezzo PEC, della quale è stata fornita prova documentale.

Accertata l’inerzia dell’amministrazione, il ricorso è stato accolto, con ordine all’azienda sanitaria di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione della decisione, al pagamento integrale delle spettanze liquidate nel titolo azionato.

Per l’ipotesi di persistente inadempimento, il Tribunale ha nominato quale commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza della Regione Siciliana, con facoltà di delega a un dirigente munito delle necessarie competenze, fissando un ulteriore termine di sessanta giorni. Ha richiamato C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019 per affermare la natura obbligatoria e insindacabile del munus, precisando che l’attività di mero impulso verso gli uffici dell’ente non costituisce corretta esecuzione dell’incarico.

Ha poi regolato il compenso dell’ausiliario, da liquidarsi con successivo decreto ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con richiamo agli articoli 55, 56 e 71 del medesimo decreto, all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla circolare ministeriale richiamata, fissando il dies a quo di decadenza al compimento dell’ultimo atto esecutivo. Ha imposto il deposito telematico tramite PAT e disposto la penalità di mora ex art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., con condanna dell’azienda alla rifusione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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