Ottemperanza al giudicato: penalità di mora e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 773 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza a sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, l’azione di cui all’art. 112, comma 2, cod. proc. amm. può essere proposta per conseguire l’attuazione del giudicato e l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarvisi. Accertata la persistente inerzia dell’amministrazione debitrice a fronte del chiaro contenuto precettivo del titolo, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione, assegna un termine per l’adempimento spontaneo e dispone l’intervento sostitutivo mediante nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento. La penalità di mora, prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., è determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma liquidata, per ogni giorno di ulteriore ritardo, quando l’inadempimento si protrae senza giustificazione e i comportamenti imposti non presentano particolare complessità.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto l’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato, con cui era stato riconosciuto il diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docenti per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento di un importo complessivo di euro 2.617,47, oltre interessi legali.
La sentenza, notificata all’amministrazione insieme ai dati necessari per il pagamento, non aveva trovato esecuzione, non essendo state erogate le somme riconosciute. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, domandando la fissazione di una penalità di mora, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione in favore dei difensori antistatari. L’amministrazione si è costituita con atto di mera forma, senza svolgere difese sostanziali né fornire elementi sullo stato del procedimento di pagamento.
La Motivazione della Corte
Il giudice amministrativo ha richiamato l’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.
Nel caso di specie la pretesa azionata trova fondamento in un titolo avente valore ed efficacia di giudicato ed è sorretta da idonea documentazione. Il tribunale ha accertato che la sentenza del giudice del lavoro reca una condanna in favore della ricorrente, è divenuta definitiva e risulta ritualmente notificata all’amministrazione, con conseguente decorso del termine di legge per l’adempimento.
A fronte del chiaro contenuto precettivo del giudicato, l’amministrazione non ha disposto il pagamento delle somme riconosciute. Persistendo l’inerzia, il ricorso è stato accolto e il Ministero è stato obbligato a dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento dell’importo complessivo di euro 2.617,47, oltre interessi legali, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.
Per l’ipotesi di perdurante inadempimento è stato disposto l’intervento sostitutivo, con nomina sin d’ora del commissario ad acta nella persona del Direttore generale competente, con facoltà di delega, il quale provvederà su istanza di parte, decorso inutilmente il termine, senza ulteriore compenso in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il tribunale ha inoltre accolto la domanda di fissazione della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., come modificato dall’art. 1, comma 781, lett. a), della legge n. 208/2015, escludendo un effetto manifestamente iniquo, poiché l’inadempimento si è protratto senza giustificazione e i comportamenti imposti non presentano particolare complessità. La penale è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma liquidata, per ogni giorno di ulteriore ritardo, con decorrenza dalla notificazione della pronuncia fino all’integrale pagamento. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della controversia.
Nota della Redazione
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