Credito da insidia stradale successivo al dissesto ed esecuzione del giudicato (TAR Sicilia n. 783 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del Giudice di pace che abbia condannato un Comune in stato di dissesto al pagamento di un debito risarcitorio, deve distinguersi il profilo della competenza dell’organo straordinario di liquidazione da quello della proponibilità dell’azione esecutiva. Il credito il cui fatto generatore si sia verificato dopo la dichiarazione di dissesto esula dalla competenza dell’O.S.L. e resta estraneo alla massa passiva attratta alla gestione liquidatoria, con la conseguenza che l’azione di ottemperanza è ammissibile e il Comune va condannato all’esecuzione del giudicato. Il termine dilatorio di centoventi giorni decorre dalla notifica del titolo esecutivo e l’inadempimento protratto senza giustificazione giustifica la fissazione della penalità di mora e la nomina del commissario ad acta. Il vaglio sull’esecuzione presuppone la verifica della competenza dell’organo straordinario, perché solo i debiti riconducibili a fatti e atti di gestione anteriori al dissesto sono attratti alla gestione concorsuale.
Il Fatto
Una ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per conseguire l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 171/2023 del Giudice di pace di Caltanissetta, che aveva condannato il Comune al pagamento di euro 3.937,16, oltre interessi e spese, a titolo di risarcimento danni. Il Comune si è dichiarato non costituito in giudizio.
Il credito traeva origine da una caduta accidentale provocata da insidia stradale, avvenuta il 17.05.2020. La Sezione, con ordinanza istruttoria, ha rilevato la condizione di dissesto dell’ente debitore e ha chiesto al Segretario Generale una relazione sulla situazione finanziaria. Dall’istruttoria è emerso che il dissesto era stato deliberato il 25.01.2018, che l’organo straordinario di liquidazione si era insediato il 18.04.2018 e che la procedura era ancora in corso. La ricorrente ha insistito con memoria anche per il riconoscimento delle penalità di mora.
La Motivazione della Corte
La questione centrale riguarda la possibilità di esperire l’azione di ottemperanza quando il debitore pubblico versi in stato di dissesto e il credito sia stato accertato con sentenza successiva alla dichiarazione. La Sezione ha ricostruito il riparto di competenza tra ente e organo straordinario di liquidazione, muovendo dall’art. 248, comma 2, del TUEL, a norma del quale dalla dichiarazione di dissesto e fino all’approvazione del rendiconto non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive per i debiti di competenza dell’O.S.L.
Il perimetro di tale competenza è delimitato dall’art. 252, comma 4, TUEL, che la riferisce ai fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello del bilancio riequilibrato, e dall’art. 5, comma 2, D.L. 80/2004, che la estende ai debiti accertati anche con provvedimento giurisdizionale successivo, ma non oltre l’approvazione del rendiconto.
La Corte ha richiamato l’Adunanza Plenaria n. 15/2020, secondo cui alla gestione liquidatoria sono attratti non solo i debiti già contabilizzati al momento del dissesto, ma tutte le obbligazioni che, pur sorte in seguito, costituiscano conseguenza diretta e immediata di atti e fatti di gestione anteriori. Il limite è segnato dall’approvazione del rendiconto, che chiude la gestione e fa cessare l’organo straordinario.
Sul punto è richiamato anche il C.G.A.R.S. n. 416/2023, che ha confermato il principio della par condicio creditorum per i crediti che, pur liquidati dopo, traggono fonte da obbligazioni sorte in virtù di contratti anteriori. Nella specie, tuttavia, il fatto generatore del credito risarcitorio è l’infortunio del 17.05.2020, quindi successivo alla dichiarazione di dissesto del 25.01.2018: il credito non è conseguenza di atti o fatti di gestione anteriori e non è attratto alla massa passiva.
La Sezione ha perciò ritenuto ammissibile l’azione, verificando le altre condizioni: il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo, è stato ritualmente notificato e depositato, e la sentenza è passata in giudicato come da attestazione della Cancelleria.
Accertato l’inadempimento, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo di eseguire il giudicato, accogliendo anche la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., come modificato dall’art. 1, comma 781, lett. a), della legge n. 208/2015, non risultando l’applicazione manifestamente iniqua. La penalità, pari agli interessi legali sulla somma liquidata, decorre dalla notificazione, con termine di 60 giorni e nomina del Commissario ad acta. Le spese, liquidate in euro 800,00, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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