Sospensione cautelare negata: rendite da posizione e recupero delle somme riscosse (TAR Lombardia n. 799 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’operatore del settore energetico, chiamato ad agire secondo criteri di qualificata diligenza, è tenuto ad approntare le misure gestionali e organizzative necessarie per fronteggiare le conseguenze di un quadro normativo noto, anche con riferimento a investimenti effettuati a fronte di pretese ragionevolmente prevedibili. La circostanza che l’energia sia venduta sul libero mercato e non al Gestore dei Servizi Energetici non esclude l’applicazione dell’art. 15-bis d.l. n. 4/2022, essendo la norma ispirata a riequilibrare la rendita da posizione derivante dal fatto di non sopportare i maggiori costi dell’impiego del combustibile fossile. In ogni caso, il recupero delle somme eventualmente riscosse resta possibile ove la decisione di merito dovesse essere favorevole.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore agricolo e titolare di impianti alimentati da fonti rinnovabili, ha impugnato l’art. 15-bis d.l. n. 4/2022 e gli atti applicativi, tra cui la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 266/2022/R/eel, chiedendone la sospensione cautelare. La società contestava l’inclusione nel perimetro degli impianti interessati dalla norma, sostenendo che, non vendendo l’energia al GSE ma al mercato libero, non ricorresse la previsione di cui alla lettera a) dell’articolo citato. Il ricorso è stato proposto dinanzi al TAR Lombardia, che ha trattenuto la causa in camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto insussistente il fumus boni juris per la concessione della tutela cautelare, evidenziando in primo luogo la dubbia diretta impugnabilità degli atti del Gestore dei Servizi Energetici e la loro riconducibilità alla cognizione del giudice amministrativo.
Sul punto sostanziale, il Collegio ha osservato che, in ragione del tempo di maturazione delle pretese avanzate dal GSE e del noto quadro normativo di riferimento, l’operatore del settore era tenuto ad approntare le misure gestionali necessarie per fronteggiare la situazione determinatasi. Tale onere di diligenza qualificata vale anche per gli investimenti effettuati a fronte di pretese ragionevolmente prevedibili.
Quanto all’argomento relativo alla vendita dell’energia sul libero mercato, il TAR ha precisato che tale circostanza non pare escludere l’applicazione della norma, la quale è ispirata a riequilibrare la rendita da posizione derivante dal fatto di non sopportare i maggiori costi dell’impiego di combustibile fossile. Il beneficio economico derivante dalla vendita a prezzi di mercato non è quindi, di per sé, elemento sufficiente per ritenere non applicabile la disciplina contestata.
Da ultimo, la Corte ha rimarcato che il recupero delle somme eventualmente riscosse sarà comunque possibile ove la decisione di merito dovesse essere favorevole, attenuando così il pregiudizio derivante dall’esecuzione immediata degli atti impugnati. Alla luce di tali considerazioni, la domanda cautelare è stata respinta, con compensazione delle spese della fase.
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Nota della Redazione
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